L’opzione donna è scaduta?
Al momento l’opzione può essere attivata solo dalle lavoratrici che hanno compiuto i requisiti previsti (57 o 58 anni di età
e 35 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2015 come ufficializzato dalla circolare Inps 45/2016. La decorrenza delle prestazione
segue poi ulteriori adeguamenti a speranza di vita. Nel caso di una proroga disposta dalla legge di bilancio del 2019 sarà
possibile maturare i requisiti almeno fino al 2018 o entro una finestra successiva disposta dalla norma.
I contributi utili per esercitare la cosiddetta opzione donna devono essere tutti di effettivo lavoro?
La contribuzione deve essere “effettiva” relativamente ai 35 anni richiesti, intendendo per effettiva qualsiasi contribuzione,
anche da riscatto, che non sia accreditata figurativamente per eventi di disoccupazione o per malattia a carico Inps. Vale
dunque anche quella per il riscatto del corso legale di laurea.
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Ho lavorato 15 anni in poste italiane con versamento in Ipost e poi 20 anni presso una azienda del settore bancario. È possibile
utilizzare per opzione donna il cosiddetto cumulo contributivo?
La risposta è negativa. Il cumulo contributivo è attivo solo per pensioni di vecchiaia e anticipate. Non per opzione donna
nè, ad esempio, per gli addetti a mansioni usuranti. Dunque, nel caso in questione, per perfezionare il requisito contributivo
sarà necessario richiedere la ricongiunzione onerosa a carico della lavoratrice ai sensi della legge 29/1979.
Come sarà rinnovata l’opzione?
Il Governo ha annunciato di volere reintrodurre l’opzione estendendone l'efficacia e aumentato di qualche anno gli attuali
requisiti. Tale norma dovrà trovare spazio o negli emendamenti alla legge di bilancio del 2019 o in un decreto legge collegato
dedicato a misure previdenziali.
Per opzione donna è possibile utilizzare i contributi versati in uno stato straniero?
Anche per il metodo sperimentale per le lavoratrici è accessibile la totalizzazione internazionale, garantita per l’Unione
europea dal regolamento 883/2004; nel caso di Stati extra europei sarà possibile utilizzare tale contribuzione, sempre a condizione
che non sia cronologicamente sovrapposta a quella italiana, in presenza di convenzioni internazionali in materia di sicurezza
sociale con l’Italia.
L’opzione donna è penalizzante?
La risposta è affermativa per posizioni di lavoro che registrino tenori retributivi “piatti” e omogenei negli ultimi 15-20
anni e che nell’ultimo periodo di carriera esibivano incrementi salariali. Infatti, comportando il ricalcolo integrale dell'assegno
con metodo contributivo (anche in presenza di assicurate con 18 anni di contributi al 1995) opzione donna può determinare
una penalizzazione fissa fra il 20 e il 40% della pensione senza possibilità di alcun recupero.
Quali altri benefici rimangono alle lavoratrici?
L’Ape sociale prevedeva uno sconto di un anno per ogni figlio (per un massimo di due) in riferimento al requisito contributivo,
pari a 30 anni per disoccupate, invalide e care givers e 36 anni per addette a mansioni usuranti. Bisogna capire, però, se
questa misura sarà ulteriormente prorogata nel 2019. Va poi ricordato che la pensione anticipata mostra uno sconto costante
di 1 anno in materia di requisiti contributivi: nel 2019 infatti le donne accedono a pensione con 42 anni e 3 mesi di contributi
e gli uomini a 43 anni e 3 mesi. Tale “sconto” non è invece riconosciuto per la pensione di vecchiaia che dal prossimo anno
si dovrebbe innalzare a 67 anni di requisito anagrafico sia per uomini sia per donne.
Se una donna ha lavorato prima dei 19 anni di età ha diritto a particolari benefici?
Tutti i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione da lavoro effettivo prima dei 19 anni di età possono rientrare
nel beneficio disposto dalla legge 232/2016 per i cosiddetti lavoratori precoci a condizione che maturino almeno 41 anni di
contributi (con aumento di 5 mesi dal 2019) e rientrino in una delle quattro platee di lavoratori svantaggiati previste dalle
circolari Inps 99/2017 e 33/2018. Lo sconto per le donne è di 10 mesi rispetto al requisito ordinario della pensione anticipata.
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