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Assegni senza «non trasferibile» con sanzioni minime

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decreto fiscale

Assegni senza «non trasferibile» con sanzioni minime

Con la conversione del decreto legge 119/2018, avvenuta in via definitiva ieri alla Camera, sono arrivate le attese risposte legislative per attenuare le penalità irrogabili per gli errori minori e per prevedere una migliore proporzionalità tra importi trasferiti e le pesanti sanzioni della disciplina antiriciclaggio relativi all'emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità.

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Nello specifico, sono state modificate le sanzioni applicabili nel caso di violazione dei predetti obblighi e, in particolare, ove dette violazioni siano di minore gravità e riguardino importi superiori a 999,99 euro ed inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima sarà ora pari al 10% dell'importo trasferito in violazione di legge: quanto introdotto dalla novella normativa si applicherà anche ai procedimenti amministrativi in corso al 24 ottobre 2018.

Va, tuttavia, ricordato che l'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 231/2007 rimane invariato, continuando a disporre che gli assegni bancari (e postali) emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono sempre prevedere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e che, ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 6 del Dlgs 231/2007, in assenza dell'apposizione di uno dei detti elementi potranno essere ancora irrogate sanzioni in capo ai trasgressori con l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 a un massimo di 50.000 euro (aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 250.000 euro).

Ora, però, con l'inserimento del nuovo comma 1-bis nell'articolo 63 del predetto decreto, in caso di emissione di assegni di importo fino a 30mila euro senza clausola di non trasferibilità, ma che non siano in alcun modo riconducibili ad ipotesi di riciclaggio finanziario o che, ad esempio, risultino legati ad acquisti personali o trasferimenti inter-familiari, la punibilità sarà più criticamente valutata.

In altri termini, con riferimento alla valutazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 67 del Dlgs 231/2007, qualora si riconoscesse la tenuità di un isolato trasferimento di denaro di lieve entità quantitativa, posto in essere da un soggetto non recidivo e che non ha avuto né vantaggi, né cagionato danni per effetto della violazione compiuta, la sanzione sarà minimizzata, rimanendo ovviamente ferma la possibilità di richiedere, presentando un'apposita memoria difensiva alla Ragioneria territoriale dello Stato, anche l'archiviazione della contestazione.

In ogni caso, tramite l'esplicita previsione del favor rei per i procedimenti in corso, potrà essere irrogata una sanzione più ragionevole anche a chi avesse compiuto in passato violazioni involontarie ed ancora in corso di contestazione, ma che fossero del tutto estranee ai fenomeni criminali che questa legge intende perseguire.

Lettera morta, invece, è rimasta l'ipotesi da più parti auspicata di poter completamente escludere la punibilità per le violazioni relative ad assegni direttamente portati all'incasso dal beneficiario originario.

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