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Dossier Multe, ecco gli aumenti dal 1° gennaio violazione per violazione

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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

Multe, ecco gli aumenti dal 1° gennaio violazione per violazione

Pochi euro per le infrazioni più lievi, decine di euro per quelle più gravi. Come in ogni anno dispari, per gli importi delle multe stradali il 1° gennaio è scattato l’adeguamento biennale all’inflazione. Che stavolta è del 2,2%. Un tasso d’inflazione ancora basso, ma non tale da far restare invariati gli importi per la maggior parte delle violazioni, come invece accadde quattro anni fa. Per questo “giro”, quindi, restano fuori dagli aumenti solo le poche violazioni penali previste dal Codice della strada e quelle introdotte di recente.

Le esclusioni
Infatti, l’articolo 195 del Codice (quello che regola l’adeguamento degli importi agli indici di inflazione per le famiglie di operai e impiegati misurati dall’Istat durante il biennio precedente) riguarda solo le sanzioni di carattere amministrativo (che poi sono la stragrande parte di quelle contenute nel Codice) ed è formulato in modo da lasciare fuori anche quelle introdotte o modificate nel corso degli ultimi due anni (per le quali, quindi, non si è ancora compiuto il biennio).

QUANTO COSTANO LE VIOLAZIONI PIÙ FREQUENTI
Confronto tra i minimi edittali (che si applicano a chi paga entro 60 giorni, senza considerare l'eventuale sconto del 30% per chi paga entro cinque giorni)

Nel caso dell’adeguamento 2019 (attuato dal decreto interministeriale Giustizia-Economia-Infrastrutture 27 dicembre 2018, pubblicato il 29 dicembre), le sanzioni “recenti” sono solo quelle entrate in vigore negli ultimi due mesi con il decreto sicurezza (contro i posteggiatori abusivi e i “furbetti della targa estera”). Ci sarebbero anche quelle sulla mancanza di dispositivo antiabbandono dei bambini sui seggiolini, che però non sono nemmeno applicabili: manca il decreto ministeriale che stabilisca le caratteristiche tecniche di tali dispositivi.

Come precisa la circolare emanata dal ministero dell’Interno il 31 dicembre (numero di protocollo 300/A/9857/18/101/3/3/14) per “accompagnare” il decreto di adeguamento, nessun aumento ci sarà mai per le sanzioni amministrative contro gli abusi nell’utilizzo degli autisti di mezzi pesanti con distacchi e impiego in trasporti di cabotaggio: il Dlgs 136/2016, che le aveva introdotte, richiama il Codice della strada quanto alle modalità di pagamento, ma non anche all’adeguamento biennale degli importi.

Gli effetti

Gli importi aggiornati sono oltre 160. Ma nella pratica la situazione è diversa: va considerato che la cifra comprende i massimi (che difficilmente vengono applicati) ma lascia fuori le casistiche particolari (come lo sconto del 30% per chi paga entro cinque giorni o l’aggravio di un terzo che scatta per alcune infrazioni quando sono commesse in orario notturno (dalle 22 alle 7).

Nella tabella riportiamo i nuovi e i vecchi importi per alcune delle infrazioni più diffuse. Vengono considerate solo le casistiche “base”. Cioè:

- il pagamento entro 60 giorni (quindi senza lo sconto 30%);

- la sanzione per la violazione pura e semplice, escludendo gli eventuali aggravi previsti per alcune infrazioni quando sono commesse causando incidenti o da conducenti professionali o recidivi.

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