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Dossier Per difendersi meglio la via dell’immediata opposizione

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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

Per difendersi meglio la via dell’immediata opposizione

Come difendersi quando arriva una multa dall’estero? La fase fondamentale è quella immediatamente dopo la notifica.

In quel momento si hanno in mano una lettera con gli estremi dell’infrazione, da leggere attentamente, e un modulo di risposta con cui chiedere entro 60 giorni un’eventuale correzione o contestare la multa. Nel modulo è indicata anche l’autorità competente a decidere sulla contestazione, il cui esito sarà comunicato entro i 60 giorni successivi all’invio.

Non bisogna pensare né che la notifica non sia valida perché la lettera è arrivata per posta ordinaria (dipende dalla legge dello Stato mittente, che non sempre prevede una raccomandata) né che, se sono trascorsi più di 90 giorni dall’infrazione, la multa sia prescritta, come in Italia: i tempi di notifica variano da Paese a Paese, da uno (che è lo stesso termine italiano, se il destinatario è all’estero) fino a cinque anni. In Portogallo non c’è nemmeno un termine per la notifica: basta che essa avvenga entri i cinque anni dopo i quali scatta la prescrizione per la riscossione. Al contrario, in Romania tale prescrizione scatta dopo soli sei mesi e la notifica deve avvenire entro due mesi.

Se l’invio del modulo non basta per farsi annullare la multa, occorre un ricorso. Che non è facile: la direttiva 2015/413 prescrive che sia inviata nella lingua dell’interessato solo la lettera di notifica. Quindi occorre scrivere nella lingua del Paese della violazione (tranne poche eccezioni, come in Francia, dove sono ammessi anche italiano e tedesco). L’invio spesso va fatto in tempi brevi e con raccomandata.

Non è facile nemmeno difendersi in Italia, cosa prevista in una seconda fase della procedura: quando non si paga l’importo indicato nella prima lettera di notifica, né si invia il modulo di risposta, né si presenta un ricorso nel Paese mittente. La seconda fase è quella del «riconoscimento» della multa, che il Dlgs 37/2016 affida a una decisione della Corte di appello presa dopo un’udienza in camera di consiglio. Qui si discute solo della correttezza delle procedure seguita dallo Stato estero e i giudici hanno la possibilità di annullare le sanzioni di importo fino a 70 euro, se ritengono che sia troppo basso per giustificare un iter di riscossione internazionale. Contro la decisione della Corte d’Appello può essere proposto ricorso per Cassazione secondo la legge 69/2005, con tutti i rischi ed i costi del caso.

La Corte di appello di Roma ha annullato più volte sanzioni basse, citando anche i lavori preparatori del Dlgs 37/2016 (sentenze 98, 99 e 141 del 2017). Ma ha pure respinto la richiesta di riconoscimento di una multa a un italiano perché questi risiedeva all’estero (sentenza 563/2017) e di una che era tradotta in italiano ma non nella parte di sintesi, descrizione e qualificazione giuridica dell’infrazione (sentenza 688/2017). Respinta anche una richiesta per una multa della quale il destinatario aveva dimostrato il pagamento (sentenza 133/2017).

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