Norme & Tributi

Notifica Pec senza orario di chiusura

  • Abbonati
  • Accedi
fisco e costituzione

Notifica Pec senza orario di chiusura

È valida e tempestiva la notifica a mezzo Pec eseguita entro la mezzanotte del giorno in cui scadono i termini previsti dalla legge per la notifica. L’articolo 16-septies del Dl 179/2012 è stato, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo dove prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le 21 ed entro le 24, si perfeziona per il notificante alle 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta stessa .

E-fattura: la check list dellultimora tra codice destinatario, Pec e delega

Con la sentenza 75 depositata l’11 aprile 2019, la Corte costituzionale ha così accolto la questione sollevata dalla Corte d’Appello di Milano la quale, rilevando il contrasto della norma scrutinata con gli articoli 3, 24, 111 della Costituzione, aveva evidenziato l’irrazionalità di simile disciplina proprio in considerazione della distinzione e della specificità del sistema digitale telematico rispetto a quello tradizionale.

Per la Corte, il divieto di notifica per via telematica oltre le 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell’articolo 147 codice di procedura civile, nella prima parte del censurato articolo 16-septies del Dl 179/2012) per salvaguardare il diritto al riposo del destinatario in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle 7 del giorno successivo. Ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica per il mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’articolo 155 del Codice di procedura civile computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno (Cassazione, 17313/2015; 20590/2017).

La Corte osserva che la norma denunciata è «intrinsecamente irrazionale», perché inibisce il presupposto che ne conforma l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione. Infatti, quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato «all’apertura degli uffici», da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica. Tale differenza è stata già colta dal legislatore chiaramente nell’ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (articolo 16-bis, comma 7, Dl 179/2012, introdotto dal Dl 90/14).

Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l’irragionevole vulnus che l’articolo 16-septies, nella portata a esso ascritta dal “diritto vivente”, reca al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto di una tutela giurisdizionale effettiva.

© Riproduzione riservata


>