Nella “guerra delle strisce” il Tribunale dell’Unione europea ha messo l’Adidas in fuorigioco, confermando la pronuncia dell’Ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale che aveva affermato, nel 2016, la nullità del marchio costituito da 3 strisce parallele, divise dalla stessa distanza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione. Per l’Ufficio europeo (Euipo), il marchio era privo di carattere distintivo e non avrebbe dovuto essere registrato. Adidas non avrebbe dimostrato che ad attribuire il carattere distintivo delle 3 strisce era invece stato l’uso diffuso nell’Unione.
Ora la sentenza del Tribunale, che può essere impugnata entro poco più di 2 mesi dalla sua notifica, respinge il ricorso di Adidas e, quanto a natura del marchio, mette in evidenza come in questo caso non si tratta di un marchio a motivi, che consisterebbe in una serie di elementi che si ripetono regolarmente, ma di un marchio figurativo ordinario.
Il Tribunale stabilisce poi , che le forme di uso che si allontanano dalle caratteristiche essenziali del marchio, come il
suo schema di colori (strisce nere su fondo bianco), non possono essere considerate. Esclusi così numerosi elementi di prova
prodotti da Adidas sulla base del fatto che riguardavano altri segni, come, in particolare, quelli per i quali lo schema dei
colori era invertito (strisce bianche su fondo nero).
Infine, il Tribunale conferma che l’Euipo non ha commesso errori di valutazione nel ritenere che Adidas non ha dimostrato che il marchio controverso è stato utilizzato in tutta l’Unione e che ha acquisito, in tutto il territorio dell’Unione, un carattere distintivo per l’uso che ne è stato fatto. Infatti, tra gli elementi di prova prodotti da Adidas, i soli ad essere, in una certa misura, pertinenti, riguardavano solo cinque Stati membri e non potevano, nel caso di specie, essere estesi a tutto il territorio dell’Unione.
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