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Questo articolo è stato pubblicato il 29 ottobre 2012 alle ore 06:36.
di Giuseppe Debenedetto
Scade lunedì 4 febbraio il "primo" termine per presentare la dichiarazione Imu. Entro questa data, infatti, dovranno rispondere all'appello tutti i proprietari di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio al 5 novembre 2012 (data di pubblicazione del decreto 30 ottobre 2012). Per quelli in relazione ai quali l'evento rilevante ai fini Imu si è verificato in un momento successivo, invece, resta il termine "mobile" e ordinario di 90 giorni: ad esempio, in caso di acquisto di un'area edificabile avvenuto il 15 dicembre 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 15 marzo 2013.
La casistica rilevante. La dichiarazione Imu va normalmente presentata al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili. Nell'ipotesi residuale di immobili ubicati in più Comuni, vanno invece presentate tante dichiarazioni per quanti sono gli enti interessati, non essendoci più la regola dell'Ici che prevedeva il pagamento dell'imposta al solo Comune in cui insisteva la maggior parte dell'immobile.
Le istruzioni ministeriali ribadiscono il principio secondo il quale l'obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni Ici già presentate ed in genere quando le variazioni non sono conoscibili dal Comune. La platea dei contribuenti coinvolti nell'operazione viene quindi distinta in due gruppi:
- immobili che godono di riduzioni dell'imposta;
- mancanza per i Comuni delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento.
Nelle istruzioni vengono peraltro evidenziati i casi per i quali la dichiarazione non va presentata. Tra questi spicca la situazione più frequente dell'abitazione principale, che non va quasi mai dichiarata, neppure se si ha diritto alla maggiore detrazione di 50 euro per i figli conviventi sotto i 26 anni. Fa eccezione il caso dei coniugi non separati che hanno residenze diverse nello stesso Comune, con obbligo di dichiarare solo l'abitazione che fruisce delle agevolazioni prima casa. Le istruzioni delle Finanze precisano che anche le pertinenze dell'abitazione principale non vanno dichiarate. Scatta invece l'obbligo di presentare la dichiarazione se si tratta di un'area pertinenziale all'abitazione principale.
Tutti gli atti che transitano dal sistema notarile del Mui (modello unico informatico) – come ad esempio una compravendita – non vanno denunciati, in quanto sono disponibili ai Comuni tramite l'interscambio dei dati catastali. Per le stesse ragioni, non vanno dichiarati i fabbricati rurali, anche se esenti in quanto ubicati in Comuni classificati dall'Istat come montani: la ruralità risulta infatti annotata agli atti dell'agenzia del Territorio. Ugualmente non vanno dichiarati i terreni ubicati in Comuni montani o collinari in quanto esenti.
I fabbricati esenti. Gli immobili esenti vanno dichiarati solo se rientranti nei casi previsti dalle lettere c) e i) dell'articolo 7, Dlgs 504/92 (usi culturali e attività non commerciali), ma l'adempimento andrebbe esteso anche agli immobili pubblici istituzionali, trattandosi di un'informazione non conoscibile dai Comuni. Gli enti non commerciali non dovranno comunque rispettare il termine del 4 febbraio: per loro è previsto un modello di dichiarazione specifico, non ancora approvato. Si dovrà quindi attendere il decreto in cui verrà indicato anche il termine di presentazione, come precisato dal dipartimento delle Finanze con la recente risoluzione 1/DF del 2013.
Un'altra situazione potenzialmente critica riguarda i coniugi separati, per i quali l'obbligo dichiarativo scatta solo quando l'ex casa coniugale non si trova né nel Comune di nascita dell'assegnatario né nel Comune di celebrazione del matrimonio. Ciò sul presupposto che quest'ultimo dovrà «informare il comune di nascita degli ex coniugi dell'avvenuta modificazione dello stato civile». Tuttavia l'informativa va fatta solo in caso di divorzio e non anche nel caso di separazione (articolo 49 Dpr 396/2000). Inoltre ai Comuni arrivano in genere le sentenze non definitive, che rinviano a successivi provvedimenti la decisione sulle altre questioni, tra cui l'assegnazione della casa coniugale. Pertanto, difficilmente i Comuni saranno in grado di reperire i dati necessari, tant'è che alcuni richiedono comunque la presentazione di una specifica comunicazione.
Occorre quindi prestare particolare attenzione alle regole fissate dai singoli comuni, esaminando i regolamenti comunali e considerando le eventuali modifiche intervenute entro il 31 ottobre 2012.
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