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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2014 alle ore 06:36.

Legge di Stabilità 2015 e Cm 674/2014

SOGGETTi:  i  

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Agenzie per le imprese

Entro febbraio 2015 dovrebbe essere emanato un regolamento per modificare l’articolo 38 della legge 133/08 (impresa in un giorno) e i decreti del 2010 sullo Sportello unico e le Agenzie per le imprese. Scopo delle Agenzie (organismi privati costituiti da associazioni di categoria o professionisti), oggi regolate dal Dpr 159/10, è la messa a disposizione di propri consulenti “certificati” per aiutare le imprese negli adempimenti per l’avvio di attività economiche soggette a Scia o a autorizzazione. Per determinati adempimenti si sostituiscono perfino ai funzionari degli enti preposti. Finora le agenzie accreditate dal ministero dello Sviluppo economico sono cinque e operano in cinque regioni. Con il futuro regolamento alle agenzie saranno riconosciuti gli stessi poteri di istruttoria, attestazione, controllo degli enti pubblici e potranno partecipare alle conferenze di servizio.

Dl 91/14 articolo 19bis

SOGGETTI:  i  pa  

LAVORO

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Aspi e Cig cambiano i tetti

In attesa che il riordino degli ammortizzatori sociali avviato nel Cdm del 24 dicembre scorso si completi con l’entrata in vigore dei decreti delegati correlati al Jobs Act, per il 2015 la Cassa integrazione in deroga potrà essere utilizzata, di norma, per un massimo di 5 mesi. Si ricorda che nel 2014 è stato reso operativo il fondo di solidarietà residuale costituito presso l'Inps, che – in mancanza dei fondi bilaterali di settore – dovrà supportare i datori di lavoro nei casi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa quando uscirà definitivamente di scena la Cig in deroga. Si segnala anche - in attesa della partenza della Naspi (nuova indennità di disoccupazione che soppianterà l’Aspi) - l’aumento di 2 mesi dei periodi di godimento dell’Aspi, previsto dalla legge 92/2012.

Decreti attuazione Jobs Act; legge 92/12

SOGGETTI: f  i  

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Ingressi a tutele crescenti

Nel momento in cui sarà in vigore il Dlgs attuativo del Jobs Act che riscrive l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, per le nuove assunzioni scatterà il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Lo schema di decreto licenziato dal Cdm del 24 dicembre scorso prevede un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e verrà limitato - di norma - il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Tale declinazione sarà - in genere - applicata ai nuovi assunti; anche ai “vecchi” assunti, per le aziende che sforano la soglia dei 15 dipendenti dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Decreti attuazione Jobs Act

SOGGETTI: f  i  

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Sgravi sulle assunzioni

Scatta dal 1° gennaio l’esonero dal versamento dei contributi per tre anni per le assunzioni a tempo indeterminato, fino a 8.060 euro all’anno. Le assunzioni agevolate devono avvenire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. I lavoratori assunti non devono essere stati occupati nei sei mesi precedenti con un contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro. Sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Il budget per il 2015 è di un miliardo di euro e per finanziare l’attuazione di questo bonus viene eliminato dal 1° gennaio 2015, l’incentivo alle assunzioni di disoccupati di lungo periodo (legge 407/1990) e vengono erosi 208 milioni di euro allo stanziamento previsto per il 2015 (e 200 milioni per il 2016) in favore degli sgravi contributivi correlati alle retribuzioni di produttività. Stanziati inoltre 20 milioni di euro per l’assunzione di disabili

Legge di Stabilità 2015

SOGGETTI: f  i  

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Il Tfr nella busta paga

Da marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 - in via sperimentale - i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro, possono richiedere al medesimo di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto. Detta quota di Tfr è calcolata al netto del contributo da versare al fondo pensioni e comprende la parte eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare. Il pagamento avviene tramite liquidazione diretta mensile, come parte integrativa della retribuzione; questo anticipo di Tfr è assoggettato a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Esentate dalla nuova disposizione le aziende sottoposte a procedure concorsuali e quelle dichiarate in crisi.

Legge di Stabilità

SOGGETTI: f  i  

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