Roma - Sarà il sistema bancario a farsi carico di tutti i costi per risarcire gli obbligazionisti subordinati che hanno perso i loro risparmi con il crack di Banca dell’Etruria, BancaMarche, CariChieti e CariFerrara. Come spiega chiaramente la relazione tecnica all’emendamento sulle banche al Ddl stabilità depositato ieri mattina dal Governo, lo Stato non sosterrà alcun costo sia per le procedure arbitrali che potranno essere messe in atto sia per il funzionamento del nuovo fondo di solidarietà che nasce con una dote da 100 milioni erogata dal Fondo interbancario di tutela dei depositi.
Dopo un lungo e intenso lavorio di correzioni e modifiche dell’ultimo istante (l’emendamento è stato ufficialmente depositato con una correzione a penna) la cosiddetta norma “salva-risparmiatori” ha visto la luce ieri mattina. E andrà oggi al voto della commissione Bilancio della Camera con poche certezze e tanti dubbi. Tra le certezze per i risparmiatori colpiti dal crack delle banche è che ci saranno a disposizione 100 milioni di euro che andranno ad alimentare il nuovo Fondo di solidarietà per il risarcimento dei danni di chi deteneva obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in procedura di risoluzione o risanamento. Una dote che comunque vale meno di un terzo del valore azzerato nel settore retail che secondo le stime presentate in Parlamento è di circa 340 milioni. Il Fondo, comunque sia, potrà agire solo nel limite delle risorse disponibili e nel quadro di regole europee sugli aiuti di Stato. L’altra certezza è che potranno accedere al fondo solo persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli e coltivatori diretti.
I risparmiatori potranno ricorrere anche all’arbitrato nella misura in cui il ministro dell’Economia individui questa strada come una delle possibili per accedere al Fondo di solidarietà e ottenere il diritto al risarcimento. Chiamare in gioco l’arbitro potrebbe comunque consentire di far emergere chiaramente le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti: la prestazione erogata dal fondo in caso di arbitrato sarà infatti subordinata all’accertamento della responsabilità per la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.
Ma proprio sugli arbitrati iniziano a sorgere i primi dubbi. Gli arbitri saranno nominati da Palazzo Chigi, almeno secondo quanto prevede il testo dell’emendamento depositato ieri in Parlamento. Le nomine e le modalità dell’arbitrato saranno definite con un apposito decreto della Presidenza per il quale però al momento non esiste alcun termine di emanazione (si veda il servizio in basso). Lo stesso vale per la definizione dei requisiti di accesso e delle modalità di presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni “solidaristiche” del nuovo Fondo. I risparmiatori interessati dovranno attendere uno o più decreti dell’Economia emanati con tanto di concerto della Giustizia. Anche per questi decreti interministeriali al momento non è previsto alcun termine di emanazione.
Da questi decreti interministeriali dovranno arrivare le principali risposte ai risparmiatori coinvolti dal crack. A partire dalla gestione del Fondo, dall’accesso fino alla quantificazione delle prestazioni, che saranno determinate in importi corrispondenti alla perdita subita. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno e il Fondo è surrogato nel diritto dell’investitore al risarcimento del danno, nei limiti dell’ammontare della prestazione corrisposta.
Oltre alla norma “salva-risparmiatori” il Governo ha presentato altri emendamenti alla stabilità strettamente connessi alle procedure di salvataggio delle banche in crisi. A partire dallo stanziamento di 2,5 miliardi di euro come finanziamento ponte per il fondo di risoluzione unico finanziato dal sistema bancario e previsto dal 2016 con le nuove regole sul bail in. Le risorse del fondo saranno utilizzate per interventi di emergenza e saranno comunque restituite dal sistema bancario.
In arrivo, poi, sconti fiscali per le banche in crisi sottoposte a “resolution”, quindi sottoposte al bail-in dal 2016. Saranno esenti da Ires e da Irap le variazioni dello stato patrimoniale che si possono generare per l’ente sottoposto a procedura di risanamento. Si tratta di: plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale delle banche (come le azioni); plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle modifiche su obbligazioni e gli altri strumenti di debito nell’ambito del bail-in; conferimenti del fondo di risoluzione e delle somme versate dal Sgd a ripiano delle perdite a tutela dei depositi protetti. Con un terzo emendamento gli intermediari finanziari che aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti viene riconosciuta la deducibilità dei contributi volontari versati ai consorzi obbligatori .