In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Dpr 87/2016 (Gazzetta ufficiale n.122) con il regolamento che dà attuazione alla legge 30 giugno 2009, n. 85, articolo 16 sull'istituzione della banca dati nazionale del Dna e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del Dna. Il provvedimento entrerà in vigore il 10 giugno 2016.
Lo scorso 25 marzo il Consiglio dei ministri aveva approvato in esame definitivo il Dpr.
Il regolamento disciplina lo scambio dei dati sul Dna per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/Gai e n. 2008/616/Gai del 23 giugno 2008, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 legge 85/2009.
La banca dati del Dna si occuperà di facilitare le attività di identificazione delle persone scomparse, mediante acquisizione di elementi informativi della persona scomparsa allo scopo di ottenere il profilo del Dna e di effettuare i conseguenti confronti. Sarà collocata presso il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, mentre il laboratorio centrale sarà presso il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – direzione generale dei Detenuti e del trattamento, del ministero della Giustizia.
Il regolamento stabilisce le tecniche e modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del Dna, nonché di alimentazione della banca dati, di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale.
Il provvedimento disciplina poi le tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici e dei profili di Dna estratti, e stabilisce i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del Dna estratti.
Individua inoltre le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del laboratorio centrale e le attività del comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, al fine di garantire che siano osservati i criteri e le norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e dei laboratori che lo alimentano.
La cancellazione dei profili del Dna e la distruzione dei campioni biologici è prevista nei seguenti casi:
1) a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato;
2) a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa;
3) quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9 legge 85/2009 in tema di prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del Dna;
4) decorsi i termini stabiliti dall'articolo 25 del regolamento sui tempi di conservazione dei profili del Dna.
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