Non si ferma la produzione, da parte delle Procure italiane, di linee guida sull'applicazione delle nuove norme in materia di omicidio e lesioni stradali(legge 46/2016). A inizio estate è stata la volta dei procuratori di Genova e Torino. Entrambi si soffermano particolarmente sul tema dei prelievi di campioni biologici eseguibili coattivamente, nel novero dei quali la Procura di Trento, in una delle prime circolari diffuse (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 luglio), non riteneva rientrasse quello ematico, poiché non espressamente previsto tra le operazioni enunciate dall’articolo 224-bis del Codice di procedura penale.
Di avviso diverso sono le circolari in commento, forti di alcune sentenze della Corte costituzionale ( 54/86, 194/96 e 238/96): inoltre, scrive il procuratore di Torino, Armando Spataro, «poiché il comma 3-bis dell’articolo 359-bis del Codice di procedura penale opera esclusivamente nei casi di omicidio stradale e lesioni stradali, va da sé che i prelievi e gli accertamenti ivi citati non possono che essere quelli previsti dal Codice della Strada per l’accertamento dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti», tra i quali i commi 4 e 5 dell’articolo 186 e il comma 3 dell’articolo 187 del Codice della strada prevedono il prelievo ematico. Aggiunge il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, che l’esclusione del prelievo ematico dalla tipologia di accertamenti effettuabili coattivamente renderebbe «inutile» la modifica dell’articolo 359-bis del Codice di procedura penale fatta con la legge 46/2016, posto che «il prelievo salivare e pilifero è del tutto inidoneo a provare il tasso alcolemico». Della circolare di Genova vanno segnalate alcune rilevanti indicazioni operative:
la quantificazione della velocità si può compiere «anche con apparecchi non omologati»;
l’aggravante della circolazione contromano non ricorre nella circolazione «contro senso unico di marcia»;
l’aggravante dell’inversione di marcia si configura solo in presenza di situazioni di «limitata visibilità».
Colpisce positivamente il favore espresso dal procuratore di Genova verso l'epilogo dei procedimenti penali per lesioni stradali gravi e gravissime attraverso il ricorso alla messa alla prova di cui all'articolo 168-bis del Codice penale; questo sia in un'ottica di deflazione del carico di lavoro dei Tribunali - destinato ad aumentare alla luce della procedibilità di ufficio del reato di lesioni personali stradali - sia per garantire la rieducazione dell’imputato secondo i parametri del moderno diritto penale. Infatti, l’esito positivo della messa alla prova – che non può essere però concessa a chi si sia dato alla fuga dopo l’incidente - estingue il reato senza celebrazione del processo. Inoltre, un imputato di lesioni stradali è ulteriormente motivato a svolgere positivamente il percorso di messa alla prova: l’estinzione del reato lo salva anche dalla sanzione accessoria della revoca della patente, che invece lo colpisce in caso di condanna o patteggiamento.
Il procuratore di Genova invita perciò la polizia giudiziaria a informare l’interessato della possibilità di chiedere la messa alla prova, sin dal momento della sua identificazione come indagato per il reato di lesioni stradali, e raccomanda ai propri sostituti, quando devono prestare il parere sul progetto rieducativo proposto, di prestare particolare attenzione «all’adempimento riparatorio e risarcitorio verso la vittima del reato nonché alla previsione dello svolgimento di attività di pubblica utilità che (…) presentino un profilo di affinità con la materia stradale e quindi abbiano un contenuto rieducativo con capacità di prevenzione rispetto a comportamenti recidivanti».
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