I reati di omicidio e lesioni personali stradali, introdotti dalla legge 241/2016 attraverso l'inserimento nel codice penale degli articoli 589 bis e 590 bis, sono caratterizzati da pene estremamente severe, soprattutto se si considera che si tratta di reati “colposi” e perciò involontari.
La struttura dei due reati in questione è identica. L'ipotesi base, codificata al primo comma dei nuovi articoli 589 bis e 590 bis del Codice penale, ricalca le precedenti disposizioni di cui agli articoli 589 comma 2 prima parte e 590 comma 3 prima parte del periodo, oggi soppresse. Il presupposto della responsabilità è l'aver provocato per colpa la morte di una persona, oppure lesioni gravi o gravissime, con violazione “generica” delle norme sulla disciplina del Codice della strada.
Nei commi successivi, con riferimento ad entrambe le nuove disposizioni, le novità si estrinsecano attraverso la previsione di una serie di ipotesi aggravate non riconducibili a fattispecie autonome di reato bensì a circostanze aggravanti autonome e a effetto speciale. Che, in forza del nuovo articolo 590 quater del Codice penale, debbono essere ritenute sempre prevalenti dal giudice rispetto a tutte le circostanze attenuanti del reato diverse da quelle di cui all'articolo 98 (autore del reato minore degli anni 18) e 114 Codice penale (contributo minimo del reo in caso di concorso di persone). La pena si alza da 8 a 12 anni di reclusione per i casi di omicidio stradale commesso da soggetto che si pone alla guida in stato di ebbrezza alcolica rientrante nella lettera c) dell'articolo 186 del Codice della strada (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), oppure in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La medesima pena si applica, anche nei casi di tasso alcolemico tra 0,8 l/g e 1,5 l/g, ai conducenti “professionali” di cui all'articolo 186 bis, comma primo, lettere b), c) e d), del Codice della strada. Al di fuori dei casi di cui sopra, chiunque causa per colpa la morte di una persona ponendosi al volante con un tasso alcolemico oscillante tra 0,8 l/g e 1,5 l/g, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. La medesima pena si applica al conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona:
procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Analoga struttura hanno le fattispecie aggravate dell'articolo 590 bis, mutando solamente i minimi e i massimi edittali delle pene. Nel caso di conducente che, ponendosi al volante con tasso alcolemico superiore a 1,5 l/g, oppure sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è da 3 a 5 anni, e per quelle gravissime da 4 a 7 anni. Le medesime pene si applicano, anche nei casi di tasso alcolemico oscillante tra 0,8 l/g e 1,5 l/g, ai conducenti “professionali” indicati dall'articolo 186 bis, comma primo, lettere b), c) e d) del Codice della strada.
Le pene per le lesioni stradali gravi e gravissime oscillano, rispettivamente, da 1 anno e 6 mesi a 3 anni, e da 2 a 4 anni:
nei casi di ebbrezza alcolica compresa tra 0,8 l/g e 1,5 l/g;
nei casi in cui il conducente si sia reso responsabile di una delle violazioni del codice della strada sopradescritte con riferimento al reato di omicidio stradale (inversione di senso di marcia, circolazione contromano o attraversamento di un'intersezione con semaforo rosso, superamento soglie di velocità in strade urbane ed extraurbane).
Per entrambe le fattispecie, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona senza patente o con patente sospesa o revocata, o nel caso in cui il veicolo sia di proprietà dell'autore del fatto e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Il penultimo comma di entrambe le disposizioni in esame prevede una diminuzione della pena «fino alla metà» nel caso in cui «l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole». La fuga del conducente in caso di omicidio o lesioni personali stradali porta all' inasprimento di pena da un terzo a due terzi: in ogni caso, la pena non può essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.
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