Norme & Tributi

Dossier La prima giurisprudenza: perizie in conflitto e tempi lunghi per i…

  • Abbonati
  • Accedi
    Dossier | N. 19 articoliOmicidio stradale: le norme, le circolari e le sentenze

    La prima giurisprudenza: perizie in conflitto e tempi lunghi per i risarcimenti

    La legge 41/2016 non regge ai primi test pratici. Oltre a un aumento delle omissioni di soccorso e degli incidenti rimasti senza colpevoli accertati, le nuove norme stanno sollevando seri problemi di legittimità costituzionale rispetto alle altre ipotesi colpose. L’omicidio stradale viene contestato dal 25 marzo scorso a chi provoca la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, oppure per comportamenti particolarmente pericolosi. Le pene possono arrivare fino a 12 anni (18 anni se il conducente fugge) ed è di fatto molto difficile evitare il carcere, soprattutto se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l o se si guida sotto effetto di droghe.

    L’assenza della «condizionale»

    Le pene edittali hanno scoraggiato anche la strategia del patteggiamento cosiddetto allargato, previsto per i reati puniti con la pena in concreto non superiore a cinque anni. In caso di accordo sulla pena, infatti, questa sarebbe comunque superiore alla soglia che consentirebbe la sospensione condizionale. Le numerose circostanze aggravanti e il divieto di concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza o equivalenza con queste hanno di fatto reso impraticabile il ricorso a questo istituto. Inattuabile, quindi, anche la strada della sospensione del procedimento con messa alla prova e quindi con finalità rieducative del colpevole: l’istituto si applica soltanto se la pena edittale non supera i quattro anni. Il dibattimento resta la strategia preferibile, in grado di consentire l’accertamento del fatto e la difesa degli imputati, con le relative conseguenze in termini di tempi e costi.

    L’accertamento del fatto

    I giudici, allora, sono stati chiamati in questi mesi a difficili operazioni in tema di accertamento del nesso causale e della particolare circostanza attenuante prevista dal comma settimo dei nuovi articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale nel caso in cui l’incidente sia causato dalla colpa concorrente di altri soggetti, vittima compresa, come il mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco. In caso di omicidio stradale, a scendere in campo nell’immediatezza di un sinistro sono adesso più che mai i medici legali, incaricati di evidenziare eventuali corresponsabilità che possano alleggerire la posizione processuale degli imputati. Decisiva si sta rivelando la tempestività della nomina dei consulenti, anche da parte di eventuali difensori d’ufficio.

    Sotto la lente dei tribunali finisce anche la condotta imprudente delle vittime, come è accaduto davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in cui con la sentenza del 19 ottobre scorso, il Gup Ernesto Anastasio ha concesso l’attenuante ad effetto speciale della colpa concorrente (che riduce le pene fino alla metà) a un conducente in stato di ebbrezza che, guidando a circa 30 km/h, aveva causato la morte di un pedone che camminava nello stesso senso di marcia delle autovetture in transito, contrariamente a quanto stabilito dall’articolo 190 del Codice della strada, che impone ai pedoni di circolare in senso opposto. La difesa dell’imputato aveva chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Il giudice, pur non riconoscendo le attenuanti generiche dato il tasso alcolemico superiore a 2 g/l, ha contenuto la pena nel limite di due anni e otto mesi di reclusione.

    La durata dei processi

    Paradossalmente, le nuove norme hanno condotto a un minor numero di sentenze negli ultimi mesi, con ritardi prevedibili anche nei risarcimenti dei danni. Preclusa la possibilità di patteggiare, agli indagati non resta che accertare oltre ogni ragionevole dubbio ogni elemento del fatto. A partire dal presupposto fattuale di essersi messi alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza, che dovrà essere provato oltre ogni ragionevole dubbio e con le garanzie di legge. Chi causerà un incidente, per essere sottoposto ad alcoltest, dovrà innanzitutto essere avvisato della facoltà di essere assistito da un difensore, pena l’inutilizzabilità degli accertamenti stessi, ma vista la gravità della pena e la prova non tecnica dell’etilometro, potrà chiedere ulteriori accertamenti, come le analisi del sangue in ospedale, che sono decisive ai fini dell’accertamento del nuovo reato.

    L’assunzione di droghe

    Per quanto riguarda la guida sotto effetto di sostanze psicotrope, invece, non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui l’autore si è messo alla guida avesse assunto stupefacenti, ma anche che guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Per la scienza medica, infatti, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, pertanto l’esame tecnico (anche del capello) potrebbe avere un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza molti giorni prima e che invece non si trovava in stato di alterazione al momento dell’incidente.

    Il nesso di causalità

    Occorrerà poi dimostrare il nesso di causalità tra l’assunzione delle sostanze e/o dell’alcol e l’incidente.

    L’evento morte o le lesioni dovranno essere dovute proprio alla incapacità del conducente di osservare le regole sulla circolazione stradale causata dal suo stato di alterazione, così come precisato dalla circolare 5/2016 della Procura di Trento. Anche la Polizia locale di Milano, con la circolare 11/2016 ha ribadito che «il conducente in stato di ebbrezza coinvolto in un incidente da cui derivino lesioni a terzi, ma che non abbia commesso violazioni a norme della circolazione stradale causalmente connesse all’evento, non potrà essere ritenuto responsabile per le nuove ipotesi autonome di reato». In tema di omicidio colposo da incidente stradale, la Cassazione aveva già avuto modo di pronunciarsi prima dell’introduzione delle nuove norme, affermando che il nesso causale tra la condotta del conducente e l’evento mortale deve essere sempre oggetto di un rigoroso accertamento (Cassazione, sezione IV, sentenza 17000 del 5 aprile 2016). Tale accertamento deve quindi necessariamente riguardare oggi anche la causalità tra l’alterazione e l’evento causato, trattandosi di fattispecie autonome di reato e quindi tutti gli elementi costitutivi del delitto devono essere provati oltre ogni ragionevole dubbio.

    © Riproduzione riservata