Il prelievo coattivo, che rappresenta la novità procedurale più significativa introdotta dalla legge 41/2016, rischia di rivelarsi assolutamente inefficace e ininfluente nella verifica dello stato di ebbrezza o assunzioni di stupefacenti da parte del conducente. Nelle intenzioni del nostro legislatore, la tutela dell'integrità fisica e della libertà personale – tutelate dalla Costituzione – doveva cedere il passo all'accertamento dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotti ex-novo nel Codice penale.
Tuttavia, la modifica dell'articolo 359 bis, che prevede la possibilità per la polizia stradale di procedere al prelievo coattivo di campioni biologici, avrà presumibilmente una vita giuridica contrastata. Vediamo di capirne i motivi.L'unico esame che rivela con precisione il tasso alcolemico del soggetto, è costituito dal prelievo ematico. La medesima osservazione può essere estesa al livello di assunzione di stupefacenti; anzi, proprio in relazione al consumo di droghe, solo l'esame del sangue può confermare se il conducente, al momento del sinistro, si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
L'impatto dell'esame
Infatti, gli altri tipi di prelievi e accertamenti potrebbero solo rivelare se il soggetto interessato avesse fatto consumo di tali sostanze in precedenza, ma non se l'effetto delle medesime fosse da ritenersi perdurante al momento dell'incidente. Tuttavia, e questo costituisce il punto dolente della previsione, la modifica dell'articolo 359 bis Codice di procedura penale non prevede espressamente l'esame del sangue, facendo viceversa riferimento ai prelievi di cui all'articolo 224 bis del Codice di rito. E questa norma prevede espressamente il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale, ma non fa mai riferimento al prelievo di sangue.
Non può non essere evidente che il nostro legislatore desse ampiamente per scontato che l'innovativa procedura dovesse consentire di sottoporre coattivamente il conducente all'esame ematico, ma tale presupposizione è destinata a scontrarsi con le previsioni di legge. Infatti, tutto ciò che riguarda i prelievi coattivi, costituisce una deroga ai principi dell'articolo 13 della Costituzione: la conseguenza più diretta è che la normativa non possa essere interpretata estensivamente.
La tesi della Procura di Trento
Cavilli giuridici? Tutt'altro. Anche perché la procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, con la circolare 5/2016, ha avuto modo di sottolineare il problema: la soluzione adottata dalla circolare è quella di ritenere l'elenco dei prelievi, di cui all'articolo 224 bis, assolutamente tassativo. La diretta conseguenza è davvero impattante: il prelievo coattivo del sangue, ad oggi, non rientrerebbe tra i prelievi imponibili coattivamente al soggetto da controllare. E anche l'esame della giurisprudenza della Corte costituzionale, sembra confermare la soluzione indicata dalla procura della Repubblica di Trento la quale, nella circolare citata opera un corretto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale 238/1996, vero e proprio punto di riferimento in materia.
Le conseguenze si riflettono sulle modalità di accertamento, che sembrano ripiombare nella medesima situazione antecedente la legge 41, caratterizzata da dubbi sull'affidabilità della misurazione mediante etilometro e su esami del sangue non sempre disponibili o effettuati ad eccessiva distanza temporale dal sinistro o ancora, con esami delle urine indicanti la mera assunzione di sostanze stupefacenti, ma non la loro effettiva influenza al momento dell'incidente.
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