Le Procure si muovono per dettare istruzioni su omicidio e lesioni personali stradali. Una conseguenza della severità della legge che ha introdotto questi reati (la 41/2016), con pene pesanti per i casi più gravi (soprattutto se si pensa che si riferiscono a reati colposi, dunque non volontari) e un’estesa previsione dell’arresto in flagranza. In questo scenario - che responsabilizza particolarmente le forze dell’ordine, dato che gli accertamenti svolti nell’immediatezza di un incidente sono fondamentali per incidere sia sulla libertà personale dell’indagato sia sull’esito del processo - sempre più Procure stanno sentendo l’esigenza di produrre delle circolari interpretative, per avere uniformità di applicazione.
Ad oggi le principali che sono note integralmente sono cinque, emanate dalle Procure di Trento, Udine, Sondrio, Bergamo e Firenze. Pur con qualche diversa veduta, emergono alcuni punti fermi.
Uno di questi è l’importanza dei rilievi tecnici subito dopo l’incidente. In quest’ottica, l’immediato sequestro probatorio dei veicoli viene caldeggiato da tutte le circolari («non solo opportuno, ma anche necessario», secondo il procuratore di Udine, Antonio De Nicolo), per poter effettuare, in tempi e brevi e con garanzia di attendibilità, gli accertamenti necessari: sia per scongiurare l’irrogazione di pene severe senza i dovuti supporti probatori, sia per determinare l’esistenza di concause che possono far scattare una significativa attenuante della pena (fino alla metà). Una concausa può essere il concorso di colpa della vittima, ma anche altre condotte colpose indipendenti, quali – esemplifica il procuratore di Sondrio, Claudio Gittardi - la responsabilità del personale sanitario nel caso di incidente stradale che abbia determinato inizialmente il ferimento della vittima successivamente deceduto.
Tutti d’accordo nel ritenere che le nuove norme, nelle ipotesi aggravate, si applichino ai soli conducenti di veicoli a motore. Anche gli altri utenti della strada possono invece rispondere di omicidio e lesioni stradali “semplici” (commi 1 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale).
Altro punto comune è l’invito alle forze dell’ordine a consultare il pm prima di procedere all’arresto in flagranza. Ciò in quanto - come spiega il procuratore aggiunto di Bergamo, Massimo Meroni - pur essendo l’arresto un atto proprio della polizia giudiziaria, è al pm che ne compete la convalida ed è dunque bene che da subito vengano condivise tutte le circostanze rilevanti.
Accordo anche sulla prova dell’assunzione di droghe, che non si può dimostrare su base sintomatica – anche se l’interessato rifiuti di sottoporsi ad accertamenti medici - e sull’effettiva alterazione psicofisica al momento della guida, su cui unicamente può avere rilievo la prova testimoniale.
Sostanziale identità di vedute sulla possibilità di contestare in concorso i reati aggravati dall’assunzione di alcol o droghe e quelli di guida dopo l’assunzione stessa (articoli 187 e 186, comma 2, lettere b e c del Codice della strada): unica eccezione la circolare di Bergamo, che li ritiene assorbiti ai sensi dell’articolo 84 del Codice penale.
Concordemente si ricorda che, se la prognosi delle lesioni rimane sotto i 40 giorni, la competenza è del giudice di pace e la procedibilità a querela: di qui l’opportunità che le forze dell’ordine chiedano alla persona offesa un aggiornamento sui postumi, in assenza del quale si può ritenere che le lesioni siano rimaste semplici.
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