La legge 41/2016 è intervenuta in maniera rigoristica sulla sospensione provvisoria della patente. Infatti, a fronte del ritiro immediato avvenuto sul luogo del sinistro e il successivo invio al prefetto competente, è necessario effettuare le valutazioni del caso per l'adozione del provvedimento.
Sospensione patente
La normativa, rinvenibile nell'articolo 223 del Codice della strada, prevede che il prefetto debba sospendere la patente «ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità».
La valutazione, di conseguenza, deve fondarsi sugli atti ricevuti dall'organo di polizia stradale: risulta di immediata evidenza come il rapporto di incidente stradale rivesta una fondamentale importanza per una motivata e corretta adozione degli atti amministrativi. La stessa metodologia dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro riveste una importanza fondamentale in quanto, all'attualità, esiste più di una procedura per effettuare misurazioni e rilievi, tanto che si sta cercando una unificazione dei sistemi, anche con modelli unificati, quale la norma Uni 11472/2013.
Laddove l'esame degli atti da parte della prefettura evidenzi gli elementi di responsabilità, il prefetto procede alla sospensione della patente. La sospensione è adottata, evidentemente, in via provvisoria, non solo per espressa previsione di legge, ma soprattutto in quanto l'accertamento del reato può avvenire solo attraverso sentenza definitiva di condanna. Trattandosi dunque di un provvedimento cautelare, devono coesistere due profili distinti: da una lato, la tutela della sicurezza della circolazione da un conducente che potrebbe essere pericoloso; dall'altro il rispetto della condizione di chi ha diritto a non subire una sanzione anticipata rispetto al giudizio, sulla base del principio di non colpevolezza.
La sospensione provvisoria può essere disposta per un periodo massimo di ben cinque anni. E in caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
Con l'intervento della sentenza definitiva, possono presentarsi due situazioni diverse: in caso di assoluzione, la sospensione della patente cesserà e l'interessato potrà riprendere l'attività di guida; in caso di condanna, la sospensione stessa diverrà definitiva e il periodo di durata verrà stabilito dal giudice.
La novità impattante ed ispirata ad un notevole rigorismo introdotta dalla legge 41, è costituita dalla revoca della patente, che consegue invariabilmente alla condanna per i delitti contemplati negli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale. La disciplina ideata dal legislatore è piuttosto complessa: vediamo di darne conto cercando di operare una schematizzazione.
La revoca della patente
Per i casi di omicidio stradale più gravi contemplati nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 589-bis (conducenti di veicoli a motore sotto l'effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza con alcolemia superiore a 0,8 g/l), la patente viene revocata e il condannato non può conseguire una nuova patente di guida per 15 anni a partire dal momento della revoca stessa.
Il divieto si attenua nei casi previsti dal comma quinto dell'articolo 589-bis, dove il sinistro mortale è dovuto ai seguenti casi:
veicolo a motore che proceda in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
veicolo a motore che attraversi un incrocio con semaforo rosso;
veicolo a motore che circoli contromano;
veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
veicolo a motore che sorpassi in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
In tutte le situazioni riportate il divieto di conseguire una nuova patente di guida sarà di 10 anni.
Il divieto di conseguire una nuova patente si riduce a 5 anni nel caso la condanna riguardi la meno grave ipotesi delle lesioni personali colpose gravi e gravissime, di cui all'articolo 590-bis e anche nel caso di omicidio stradale ai sensi del primo comma dell'articolo 589-bis, cioè l'ipotesi base.
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