La previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato nei casi di omicidio stradale aggravato in forza dei commi II e III dell'articolo 589 bis Codice penale - e dell'arresto facoltativo in tutte le rimanenti ipotesi di cui alla norma in questione, nonché in tutte le fattispecie aggravate di lesioni personali stradali – è una delle novità più importanti introdotte dalla legge numero 41 del 23 marzo 2016. L'innalzamento delle pene edittali consente anche il ricorso al fermo di indiziato di delitto in tutti i casi di omicidio stradale nonché per alcuni casi di lesioni personali stradali gravissime (nel dettaglio indicati nella scheda - glossario).
Le nuove norme in materia di arresto non sembrano però modificare, in termini pratici, l'attuale scenario. Basta pensare che la possibilità di ricorrere all'arresto facoltativo in flagranza di reato nei confronti dell'autore dell'incidente con danni alle persone che non avesse rispettato l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza era già previsto dall'articolo 189 comma V del Codice della strada.
In ogni caso, non si può negare che la limitazione cautelare della libertà personale di un indagato per omicidio o lesioni personali stradali sembra destinata a rimanere l'eccezione rispetto alla regola. Per comprendere tale affermazione, bisogna ricordare che l'arresto in flagranza di reato (obbligatorio o facoltativo che sia) è soggetto a uno stringente controllo giurisdizionale prima di trasformarsi in una misura cautelare personale coercitiva. Altrettanto si può dire per il fermo di indiziato di delitto.
La verifica del Pm
Nelle 48 ore successive all'arresto o al fermo, infatti, il pubblico ministero svolge una prima verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti degli stessi e solo in caso positivo ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Questi, entro altre 48 ore, celebra un'udienza – con la presenza obbligatoria del difensore dell'indagato - all'esito della quale può convalidare, o meno, l'arresto o il fermo. La successiva applicazione di una misura cautelare personale che comporta l'ulteriore limitazione della libertà personale è però consentita solamente in presenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. Dunque, è tutt'altro che automatica.
Basta pensare che le pene previste dagli articoli 589 bis e 590 bis Codice penale oscillano sensibilmente in base alla quantità di alcool rinvenuto nel sangue e nella fisiologia polmonare e nella tossicologia non vi è unanimità di vedute sulle metodologie di determinazione dell'etanolo a scopi legali; quindi non è così scontato che lo stato di ebbrezza fisiologico coincida – anche per intensità dell'effettiva alterazione – con i criteri (pre)determinati dall'articolo 186 del codice della strada.
Guida con alterazione psichica
Non si deve neppure trascurare che, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, «non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico–fisica determinato dalla assunzione di droghe» (sentenza 27164/2015). Senza contare la rilevanza che possono aver avuto alcune concause - estranee alla condotta di guida dell'indagato, e non ancora accertate nell'immediatezza dei fatti - nella verificarsi dell'incidente, quali la condotta di guida non adeguata della vittima dell'incidente, la responsabilità del gestore di un tratto stradale per la manutenzione dell'asfalto o l'assenza di segnaletica, o quella del datore di lavoro per la fornitura al dipendente di un veicolo aziendale potenzialmente pericoloso.
La limitazione della libertà
Si aggiunga che, come detto, la libertà personale di un individuo può essere limitata prima di una sentenza irrevocabile di condanna – attraverso una misura cautelare personale – solo se sono presenti esigenze cautelari. Che non appaiono agevolmente ipotizzabili – anche nei casi di incidenti mortali più gravi - nei confronti dell'autore di un reato colposo, che non abbia mai commesso un'infrazione al Codice della strada, che non sia scappato, abbia prestato soccorso ai feriti e abbia serbato una condotta collaborativa con la Polizia giudiziaria.
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