È una partita delicata quella che si giocherà in tribunale per l'applicazione delle nuove norme sull'omicidio stradale. I problemi applicativi principali si pongono per le violazioni commesse sotto effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza, anche per il superamento della soglia minima di 0,8 g/l. In caso di omicidio stradale, è esclusa la possibilità di sospendere il procedimento penale mediante l'istanza di messa alla prova, che era stata introdotta con la legge 67/2014 proprio con scopi deflattivi: la pena base infatti supera i quattro anni. Ma in questo caso la pena edittale sembra scoraggiare anche la strategia del patteggiamento cosiddetto allargato, previsto per i reati puniti con la pena in concreto non superiore a cinque anni.
In caso di accordo sulla pena, infatti, questa sarebbe comunque superiore alla soglia che consentirebbe la sospensione condizionale, col rischio realistico del carcere.
In caso di lesioni gravi o gravissime invece sarà possibile chiedere la sospensione con messa alla prova, soltanto se il tasso alcolemico non superi la soglia di 1,5 g/l e se non si tratta di neopatentati o comunque di conducente con età inferiore ai ventuno anni o che eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose.
In dibattimento, invece, tutto si giocherà sull'accertamento dell'elemento oggettivo del reato. A partire dal presupposto fattuale di essersi messi alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza, che dovrà essere provato oltre ogni ragionevole dubbio. Chi causerà un incidente, per essere sottoposto ad alcoltest dovrà innanzitutto essere avvisato della facoltà di essere assistito da un difensore, pena l'inutilizzabilità degli accertamenti stessi, con conseguente derubricazione del fatto alla fattispecie di omicidio stradale più blanda. Ma vista la gravità della pena e la prova non tecnica dell'etilometro, potrà sempre chiedere ulteriori accertamenti, come le analisi del sangue in ospedale, che potrebbero rivelarsi decisive ai fini della sussistenza del reato.
Per affermare la responsabilità del conducente non sarà sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui si è messo in marcia abbia assunto stupefacenti, ma si dovrà dimostrare la guida in stato di alterazione causata da tale assunzione.
A differenza dell'alcol che viene velocemente assorbito, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, pertanto l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza molti giorni prima e che non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione.
Dimostrare il nesso di causalità
Proprio la Suprema Corte con riferimento a un caso di incidente causato da un soggetto sotto effetto di sostanze stupefacenti ha ammonito sulla necessità di dimostrare il nesso di causalità tra l'incidente e l'assunzione di tali sostanze (Sentenza Corte di cassazione sezione IV, 14 gennaio 2016, numero 3623).
Per i giudici l'incidente deve essere necessariamente ricollegabile allo stato di alterazione psichica, potendo essere stato causato altrimenti da comune distrazione o dal mancato rispetto delle norme in materia di circolazione stradale. Le modalità della condotta di guida – continuano i giudici - per attestare l'alterazione dovrebbero avere caratteristiche più evidenti: impattare da soli contro un muro o uno spartitraffico, guidare a velocità elevatissima, operare sorpassi e inversioni di marcia particolarmente rischiosi.
Più difficile, invece, escludere il nesso di causalità tra l'incidente e l'evento mortale. Secondo la giurisprudenza prevalente infatti neppure i ritardi nei soccorsi, il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima o l'assenza del casco sono da soli in grado di escludere il nesso di causalità.
Importante sarà però l'espletamento di una consulenza tecnica da parte della difesa per consentire l'applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale che potrebbe portare alla riduzione della pena fino alla metà in caso di concorso di colpa. In presenza di difformità tra le conclusioni della difesa e quelle del consulente del pubblico ministero, dirimente potrebbe essere la perizia tecnica disposta dal giudice.
L'elemento oggettivo
Rischioso, invece, cercare di difendersi escludendo l'elemento soggettivo del reato. Il principio di affidamento non vale per i sinistri stradali. La violazione di una norma cautelare, anche se collegata ad un comportamento imprudente altrui, determina comunque responsabilità, se non si dimostra la mancanza di qualsiasi addebito di colpa specifica o di colpa generica. Nemmeno se la vittima non rispetta la precedenza o non si ferma allo stop viene meno la colpa dell'altro conducente. La colpa grave del pedone, in sporadici casi, può portare all'assoluzione. Ma soltanto se si riesce a dimostrare che neppure l'osservanza delle normali regole di prudenza ne avrebbe consentito l'avvistamento. Data la complessità degli accertamenti, neppure la strategia di ricorrere al giudizio abbreviato per ottenere la riduzione di un terzo della pena sembra una soluzione in grado di disincentivare l'ulteriore prosecuzione del processo.
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