Le catene da neve o le gomme invernali devono essere presenti sempre e senza sovrapprezzo per il cliente sulle auto a noleggio disponibili nelle zone dove queste dotazioni sono perlopiù obbligatorie nella brutta stagione. Non possono interpretarsi in altro modo gli impegni presi dai noleggiatori con l’Antitrust per chiudere senza sanzioni i procedimenti per pratiche commerciali scorrette aperti dal Garante sulle clausole contrattuali che prevedevano come optional a pagamento tali dotazioni anche dove sono imposte per legge. Così, quando gli impegni intesi in questo modo non vengono rispettati, è legittimo il successivo provvedimento sanzionatorio da parte dell’Antitrust.
Questo è il ragionamento del Tar del Lazio, che con la sentenza n. 4131 del 3 aprile 2017 ha respinto il ricorso di un noleggiatore contro le sanzioni irrogate.
L’azienda, dopo aver preso gli impegni resi operativi dall’accettazione da parte dell’Antitrust, aveva articolato le proprie offerte in modo tale che al cliente venisse evidenziato il prezzo senza dotazioni invernali e che apparisse più in piccolo quello comprensivo di esse. Inoltre, il sistema di prenotazione era regolato in modo da scegliere in partenza quest’ultimo prezzo, ma avvisando il cliente che avrebbe potuto scegliere anche quello più basso, rinunciando alle dotazioni. Un’offerta giudicata anche dal Tar contraddittoria e frutto di un’interpretazione capziosa degli impegni.
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