Il rimborso del contributo unificato anticipato per avviare i ricorsi contro le multe sta diventando complesso: una sentenza depositata il 5 aprile dal Giudice di pace di Busto Arsizio (la n. 292/2017), per esempio, stabilisce che per ottenerlo non lo si deve chiedere separatamente rispetto all’annullamento del verbale, ma occorre impugnare la pronuncia di primo grado che non prevede la restituzione.
Così si scoraggia chi avrebbe motivo di opporsi a verbali con sanzioni basse. Come quelli per divieto di sosta “semplice” (37 euro circa): il ricorrente dovrà anticipare un contributo di 43 euro, che non sempre in caso di vittoria sarà
rimborsato dall’amministrazione cui appartiene il corpo di polizia. Il buon senso vorrebbe che chi ha avuto torto restituisse alla parte vittoriosa i soldi che ha dovuto anticipare. Ma la legge ha omesso di estendere il rimborso automatico ai giudizi civili e tributari: il comma il comma 6-bis dell’articolo 13 del Dpr 115/2002 (il Testo unico sulle spese di giustizia) prevede che oltre alle spese di lite sia rimborsato il contributo unificato solo nei giudizi amministrativi. Si dovrebbe concludere che non è ammessa l’estensione analogica agli altri giudizi, inclusi quelli contro le multe (opposizioni a sanzioni amministrative).
A Busto Arsizio è stata respinta una richiesta di rimborso del contributo presentata da un ricorrente che si era visto annullare il verbale ma non restituire le spese di lite, perché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la prima sentenza e non avviare un giudizio autonomo. La strada delineata dal giudice appare più difficile, perché l’esito dell’appello non è scontato: viene rimessa in discussione la vittoria in primo grado.
Una corretta lettura della legge, che non si basi sul dato letterale, imporrebbe di rivedere sistematicamente le norme per evitare che il ricorso costi più della sanzione irrogata, in spregio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Così il Tribunale di Siena (sentenza 24 maggio 2016 n. 395), su un’opposizione a cartella esattoriale. Il Giudice di pace l’aveva accolta ma aveva compensato le spese senza spiegarne i motivi. Il Tribunale, in base all’articolo 92 del Codice di procedura civile che impone al giudice di motivare la compensazione, indirettamente ritiene che pure il contributo avrebbe dovuto essere restituito, stabilendo che se il giudice compensa le spese deve motivare l’eventuale diniego al rimborso del contributo unificato. In caso contrario, il ricorrente sarà legittimato a proporre appello, chiedendo il ristoro del tributo anticipato e la vittoria delle nuove spese di giudizio.
Dunque, anche stavolta occorre andare in appello. E l’incertezza della norma non dovrebbe pesare su chi, avendo ragione in primo grado, è obbligato ad agire sempre in appello se i giudici non si pronunciano sull’annosa questione del contributo unificato.
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