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Dossier Pedaggi, 50 giorni per evitare le multe degli ausiliari

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Pedaggi, 50 giorni per evitare le multe degli ausiliari

(Ansa)
(Ansa)

Non è un vero e proprio giro di vite quello avviato da inizio anno contro chi non paga (o non riesce a pagare per problemi tecnici) il pedaggio autostradale: la sanzione (85 euro di multa e due punti decurtati dalla patente), prevista da sempre e applicata solo ora che i gestori delle autostrade hanno fatto abilitare i loro primi dipendenti come ausiliari per accertare queste infrazioni, non viene fatta scattare subito, ma solo 50 giorni dopo il transito. E nel frattempo si riceve un avviso che ricorda il debito e chiarisce che cosa fare per non arrivare alla sanzione.

Insomma, c’è una gradualità che può consentire di mettersi in regola anche a chi è distratto o si trova in particolari situazioni (come il vivere in luoghi diversi da quello di residenza). La “maniere forti” vengono invece applicate a chi elude il pedaggio con l’inganno (per esempio, seguendo molto da vicino un altro veicolo che fa alzare le sbarre sulla corsia Telepass o scambiandosi i biglietti con complici che fanno il percorso opposto): sanzione di 422 euro e possibile denuncia per truffa (per i recidivi ci può essere anche l’insolvenza fraudolenta). Ci sono novità anche su questo fronte: preso atto che il Tur (Transito utenti recidivi, il sistema di segnalazione automatica delle loro targhe ai caselli, in modo che gli esattori cerchino di trattenerli in attesa che arrivi la Polizia) in una decina d’anni ha dato problemi pratici e giuridici, ora si preferisce chiedere ai giudici di disporre sequestri cautelari dei veicoli. Un deterrente soprattutto per i camionisti.

Tornando ai mancati pagamenti “semplici”, molto ruota attorno alla figura degli ausiliari, introdotta nel comma 11 dell’articolo 176 del Codice della strada nell’autunno 2012 e resa operativa a fine 2016 dal nuovo protocollo d’intesa tra Polizia stradale e Aiscat. Gli ausiliari non si trovano direttamente ai caselli, ma negli uffici dei gestori autostradali. Infatti, entrano in azione solo dopo che è scaduto il termine (di solito, 15 giorni dal transito) che il gestore lascia al cliente per saldare il dovuto e che è indicato nel «rapporto di mancato pagamento», cioè lo scontrino che si riceve al casello quando si dichiara l’impossibilità di pagare. Lo scontrino contiene importo e modalità di pagamento.

Gli ausiliari raccolgono i dati sui rapporti rimasti insoluti e li utilizzano per spedire agli interessati un avviso che, oltre a fungere da comunicazione all’intestatario del veicolo (che potrebbe anche essere ignaro del mancato pagamento, se guidava un’altra persona), crea i presupposti giuridici per la successiva sanzione, se il debito non fosse saldato nemmeno entro l’ulteriore data indicata nell’avviso stesso.

Gli effetti giuridici si ottengono perché l’avviso ha natura di «comunicazione di avvio del provedimento amministrativo» nei confronti del destinatario, prevista dagli articolo 7 e seguenti della legge 241/1990 ed è firmato dall’ausiliario.

La scadenza ultima di pagamento è fissata in modo tale che, se l’insoluto persistesse, gli ausiliari possano trasmettere la scheda di accertamento alla Polizia stradale entro 50 giorni dopo il transito. Un tempo che consente poi di redigere il verbale e notificarlo entro i 90 giorni previsti dal Codice.

Se dopo l’invio della scheda vedono che il pagamento è arrivato o scoprono un errore, gli ausiliari avvisano la Polizia per bloccare il verbale o, se già emesso, farlo annullare in autotutela. Dunque, la maggior parte del lavoro è svolta dagli ausiliari, per non gravare sugli uffici verbali della Stradale. Che infatti accentra queste pratiche in un solo ufficio per regione.

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