Il Tar Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Milano per ottenere che anche le polizie locali, come quelle statali, possano effettuare gratis le visure nelle banche dati di Motorizzazione e Pra quando devono cercare l’intestatario di un veicolo per spedirgli una multa. Negli stessi giorni, l’Anci chiedeva che la gratuità fosse espressamente stabilita nel decreto legislativo per il riassetto di Motorizzazione e Pra (che attua la riforma Madia della pubblica amministrazione) ora in discussione in Parlamento.
Sono solo le ultime due puntate di una vicenda in cui c’è un obbligo di gratuità in apparenza chiaro stabilito perlomeno dal 2005 (dall’articolo 58, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale, Cad), ma che finora non ha valore.
Storicamente, l’accesso alle banche dati è a pagamento. Lo stabiliscono per l’Archivio nazionale veicoli (della Motorizzazione) l’articolo 10 del Dpr 634/1994 e per il Pubblico registro automobilistico il Dm Finanze 514/1992 e il Regolamento di accesso al sistema informativo centrale dell’Aci (datato 21 giugno 1995).
Nell’interpretazione del Comune di Ferrara in un quesito del 24 maggio 2012 al dipartimento della Funzione pubblica, queste norme sarebbero state tacitamente abrogate già dal 7 marzo 2001, data di entrata in vigore del Dpr 445/2000, la prima norma che - all’articolo 43 -parla di consultazione telematica dei pubblici registri «senza oneri» per le pubbliche amministrazioni che devono acquisire «d’ufficio» informazioni su «stati, qualità personali e fatti». Dato che questa norma si riferisce soprattutto all’autocertificazione, potrebbe venire il dubbio che non si applichi alle visure effettuate per risalire agli intestatari dei veicoli. Ma nel 2005 l’articolo 50, comma 2, del Cad ha stabilito che vanno resi disponibili senza oneri i dati la cui «utilizzazione (...) sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente».
Ciò parrebbe affermare la gratuità. Che invece non è stata mai riconosciuta. Così negli ultimi anni alcuni Comuni hanno preso l’iniziativa: al quesito di Ferrara sono seguiti nel 2016 quelli di Roma Capitale a Motorizzazione, Pra e alla propria Avvocatura, mentre Milano nel 2014 ha presentato un ricorso al Tar Lazio, “girato” l’anno dopo a quello della Lombardia per competenza territoriale.
Ma tutto è ancora incerto. Al Comune di Ferrara, l’ufficio legislativo del ministero della Pubblica amministrazione ha risposto - il 24 giugno 2013 - che «è indubbia la sussistenza del diritto all’acquisizione, senza oneri, dei dati da parte dell’amministrazione richiedente», per il «combinato disposto» dell’articolo 45 del Dpr 445/2000 e degli articoli 50 e 58 del Cad. E, se non si ottiene una convenzione gratuita, «l’unico rimedio (...) percorribile» è segnalare il problema alla Presidenza del Consiglio, che dovrebbe fissare il termine entro cui la convenzione va scritta o nominare un commissario ad acta. A Roma Capitale, Motorizzazione e Pra hanno risposto che le norme precedenti al 2000 non sono abrogate espressamente e quindi avrebbero ancora effetto, ma l’Avvocatura afferma il contrario perché il Dpr 634, norma regolamentare, non necessita di abrogazione espressa e il Dm 514 è di rango secondario. Al Comune di Milano il Tar Lombardia (sentenza 776/2017 del 3 aprile) ha risposto di non essere competente: si tratta di «posizioni di diritto soggettivo, imputabile alla capacità negoziale del Comune» e non si esercita potere autoritativo.
In teoria, i costi non restano sulle spalle dei Comuni: il Codice della strada (articolo 201, comma 4) li pone a carico dei trasgressori. Ma più di qualcuno non paga, per cui i Comuni o “gonfiano” i costi per coprire l’insoluto o ci perdono. Le visure gratis risolverebbero. Se arrivassero, occorrerebbe vigilare che le spese siano ridotte: l’articolo 201 è vago e si presta ad abusi.
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