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Dossier Export con revisione recente

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Export con revisione recente

Agf
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Ci vorrà almeno un’altra settimana prima che il decreto legislativo sul documento unico dei veicoli - che ridisegna anche i rapporti fra la Motorizzazione e il Pra e introduce parziali modifiche nelle pratiche burocratiche - venga pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale». Il testo, che attua in questo campo la riforma Madia della pubblica amministrazione (legge 124/2015, articolo 8, comma 1, lettera d), è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 24 maggio ma è stato firmato dal Presidente della Repubblica solo la settimana scorsa e la sua pubblicazione non è prevista nel corso di questa settimana.

Se quest’ultimo dettaglio è fisiologico per un provvedimento che avrà il suo primo effetto concreto (cioè l’assorbimento dell’attuale certificato di proprietà nella carta di circolazione) solo dal 1° luglio 2018, il fatto che la firma del Capo dello Stato non sia stata immediata ha alimentato sospetti su possibili modifiche al testo anche dopo il Consiglio dei ministri. Una prassi a dir poco anomala ma che ha già precedenti, anche nel settore della burocrazia dell’auto. Accade in casi in cui la posta in gioco è alta e quello del documento unico vi rientra: è in gioco la sopravvivenza dell’Aci, che gestisce il Pra (si veda l’articolo qui a destra).

In attesa della pubblicazione del testo definitivo, si possono analizzare le modifiche apportate a quello entrato in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva dopo il passaggio in Parlamento della versione originaria (descritta sul Sole 24 Ore del 24 febbraio e del 2 marzo).

Le novità più rilevanti sono due:

la vigilanza sulle attività del Pra che viene attribuita al ministero della Infrastrutture e trasporti;

l’esportazione definitiva di un veicolo che viene subordinata al fatto che esso abbia superato una revisione da non più di sei mesi.

La vigilanza sul Pra è attualmente esercitata dal ministero della Giustizia, anche tramite le Corti d’appello. Questo assetto non sembra essere stato abolito: dalla relazione illustrativa si capisce che la Giustizia resta competente a vigilare sulle struttura del Pra, mentre i Trasporti si occuperanno del funzionamento.

L’esportazione definitiva è una delle falle aperte da quando molti si sono accorti che circolare in Italia con una targa estera (cosa possibile simulando un’esportazione e immatricolando il veicolo in un altro Stato) consente di fatto di non pagare le multe (quando non si viene fermati immediatamente), di sottrarsi al superbollo per le vetture più potenti e di non far scattare il redditometro. Per questo negli anni passati, anche su impulso dei demolitori (cui viene sottratta una fetta non trascurabile di attività), sono stati progressivamente introdotti vincoli alla radiazione per esportazione, negandola se dalla documentazione presentata dall’interessato non risulta che il mezzo è stato effettivamente già portato e reimmatricolato all’estero. Questi vincoli non hanno eliminato il problema, si sono rivelati controversi e hanno introdotto appesantimenti burocratici, tanto che nell’applicazione pratica si è rinunciato a pretendere che fosse dimostrata l’avvenuta reimmatricolazione. Così si è pensato di aggiustare il tiro, limitandosi a prescrivere (modificando l’articolo 103 del Codice della strada) che il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito positivo «in data non superiore a sei mesi alla data di richiesta di cancellazione» dal Pra (radiazione).

Dunque, chi ha fatto sottoporre il proprio veicolo a una revisione prima di questi sei mesi dovrà farne effettuare un’altra prima di chiedere la radiazione per esportazione, anche se l’ordinario termine dei due anni contati dalla revisione precedente non è ancora scaduto.

Dopodiché si procederà alla radiazione, che implica la restituzione di targhe e documenti. Quindi, il veicolo potrà essere portato all’estero circolando su strada solo se lo si munisce della targa provvisoria (la cosiddetta targa di cartone) e del foglio di via previsti dall’articolo 99 del Codice per una serie di scopi tra cui appunto «recarsi ai transiti di confine per l’esportazione». Naturalmente resterà possibile anche caricare il mezzo su un camion e portarlo all’estero, senza quindi munirlo di targa provvisoria e foglio di via.

Una volta oltreconfine, di fatto si potrà disporre del veicolo come meglio si crede, senza necessariamente doverlo immatricolare in un nuovo Stato.

Va osservato che, rispetto alla situazione attuale, la competenza sulle pratiche di radiazione passerà dal Pra alla Motorizzazione. Ma occorrerà vedere che cosa accadrà con le disposizioni attuative di dettaglio, che dovranno essere emanate entro 180 giorni.

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