Con l’introduzione del certificato di revisione, l’ispettore del centro di controllo non solo dovrà effettuare la lettura del contachilometri com’è obbligato a fare dal 2010, ma dovrà anche riportarla su questo nuovo documento. Diventa così più difficile eludere l’obbligo, finora privo di sanzioni e molto aggirato: il documento va consegnato al proprietario, che potrà così chieder conto all’ispettore dell’eventuale omissione (anche se non di rado è lo stesso proprietario ad avere interesse a “barare” sui chilometri , per farli pesare meno sulla quotazione del mezzo al momento di rivenderlo). Resta comunque l’assenza di sanzioni per chi omette il dato; si sta studiando un blocco informatico che impedisca di arrivare alla fine della revisione se il dato manca.
Il certificato non si aggiungerà all’elenco dei documenti da tenere a bordo e non sostituisce l’attuale adesivo da incollare sulla carta di circolazione (la “pecetta”, che rispetto a oggi riporterà anche l’indicazione della data di scadenza successiva). Andrà conservato dal proprietario, che dovrà consegnarlo al nuovo acquirente in caso di passaggio di proprietà. Il certificato riporterà inoltre i dati del veicolo (telaio, targa, luogo e data della revisione, carenze riscontrate, esito della revisione), il centro di revisione accertatore, i dati di identificazione dell’ispettore.
Nel recepire la direttiva 2014/45, il Dm 214/2017 si è limitato (punto 5 dell’articolo 8) a disporre che il dato sulla lettura è messo a disposizione degli ispettori per via elettronica e che la manomissione del contachilometri è punibile ai sensi del Codice della strada (articolo 79, multa di 85 euro). Ciò fa presumere che ci si limiterà a riportare l’ultima lettura, senza possibilità di confrontare la lettura precedente per provare la manomissione. Invece la direttiva prescrive che ai fini del controllo del contachilometri il dato del precedente controllo sia messo a disposizione degli ispettori e cheper la manomissione ci siano sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
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