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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Rc auto, passeggeri risarciti dall'assicurazione del veicolo anche se l'altro non è assicurato

(Olycom)
(Olycom)

I passeggeri di un veicolo che si infortunano in un incidente possono chiedere il risarcimento alla compagnia che copre il mezzo per la Rc auto anche quando il sinistro è causato da un altro veicolo non coperto o non identificato. La Terza sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza 16477/2017 depositata ieri, colma nel modo più favorevole al danneggiato il vuoto lasciato dal Codice delle assicurazioni sulla questione.

Infatti l’articolo 141, che disciplina il risarcimento al terzo trasportato, ha reso la vita più facile al danneggiato, consentendogli di farsi risarcire direttamente dall’assicurazione del veicolo di cui era passeggero al momento del sinistro. Ma non affronta espressamente il caso in cui il responsabile dell’incidente non sia identificato o non sia coperto. E lascia un dubbio sulla sua effettiva applicabilità anche in situazioni del genere perché, nell’ultimo periodo del comma 1, cita anche l’assicurazione del responsabile (per ottenere da essa un’eventuale integrazione del risarcimento quando il danno supera il massimale minimo di legge).

La Corte afferma che il testo «non brilla per chiarezza» e, nel cercare le argomentazioni necessarie per interpretarlo, inizia col richiamare la sentenza 16181/2015, secondo la quale lo scopo dell’articolo 141 è proprio il rafforzamento della tutela del terzo trasportato. Poi osserva che la protezione è stata estesa dall’articolo 122, che ha esplicitamente riconosciuto la copertura dei terzi trasportati, a prescindere dal fatto che il trasporto avvenisse a titolo gratuito o a pagamento (cosa che aveva fatto sorgere molti dubbi prima del Codice attuale).

A favore della tesi estensiva, la Cassazione richiama anche la Corte costituzionale, chiamata più volte a esprimersi sull’eventuale incostituzionalità di un’interpretazione restrittiva dell’articolo 141: la Consulta aveva dichiarato inammissibile la questione semplicemente perché in questo caso già i giudici possono adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata, che in questo caso non può che essere quella estensiva.

Infine, la Cassazione cita anche la Corte di giustizia Ue (sentenza 1° dicembre 2011, Churcill Insurance/Wilkinson), che ha dato priorità ai diritti del terzo trasportato anche quando alla guida del veicolo c’è una persona non prevista dalla polizza Rc auto che lo copre.

Questa serie di pronunce favorevoli al terzo trasportato indicono ora la Cassazione a ritenere che, se l’articolo 141 parla sia dell’assicurazione del vettore sia di quella del responsabile dell’incidente, è solo perché vuole descrivere il caso più normale e non perché vuole impedire di presentare la domanda di risarcimento se nel sinistro è coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato: basta che si sia verificato un sinistro e «la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sulla sfond0». Lo scopo è solo quello di rendere più semplice e veloce la procedura.

Resterebbe un dubbio, però. Il comma 4 dell’articolo 141 prevede la possibilità di rivalsa della compagnia del vettore su quella del responsabile, che in un caso del genere non esiste. Ma anche su questo la Cassazione afferma si tratta solo della descrizione della fattispecie più normale e quindi «non si può condizionare la legittimazione all’esercizio dell’azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa». Questo sempre perché i giudici vedono nell’articolo 141 la scelta del legislatore di «privilegiare, nel limite del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto».

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