Si fa presto a dire che in Italia tutti i controlli di velocità devono essere non solo presegnalati ma anche visibili. Esiste
un'importante eccezione, che sarebbe un vero spauracchio se le probabilità di vederla applicata sulla propria pelle non fossero
limitate: si chiama Scout Speed ed è una misurazione effettuata non da un apparecchio visibile a bordo strada, ma da un veicolo
in movimento. Nelle pieghe della direttiva sui controlli stradali emanata il 21 luglio dal ministro dell'Interno, Marco Minniti,
si conferma che rilevatori di velocità di questo tipo non necessitano né di essere presegnalati né di essere resi visibili.
Dunque, se ne deduce che lo Scout Speed si può usare anche a bordo di auto-civetta.
Fin qui, ai guidatori un po' smaliziati sembrerà di rivedere lo stesso film del Provida, introdotto nel 2000. Solo che qui
la deterrenza è più alta: lo Scout Speed può fare più multe.
Infatti, il Provida era sostanzialmente una telecamera, che richiedeva che l'agente a fianco del guidatore della pattuglia
puntasse un veicolo e cronometrasse a mano il veicolo puntato per qualche centinaio di metri. Così si poteva multare solo
un guidatore alla volta.
Lo Scout, invece, ha anche un radar, che misura automaticamente la velocità dei veicoli intorno alla pattuglia. Non proprio
di tutti, perché il radar ha i suoi limiti di impiego. Ma comunque c'è un salto di qualità rispetto al Provida.
PER SAPERNE DI PIÙ / Il giudice «scavalca» i prefetti sul luogo degli autovelox
Dunque, lo Scout è l'arma finale contro gli eccessi di velocità? Non proprio. E non solo perché non è molto diffuso (in quanto
costa e per sfruttare i suoi punti di forza occorre “mandarlo in giro” con due agenti, mentre un altro rilevatore automatico
può funzionare 24 ore su 24 senza richiedere personale).
Quello che potrebbe creare ostacoli ancor più seri allo Scout sono le sentenze dei giudici di pace.
GUARDA IL VIDEO / Multe e autovelox: quando si può fare ricorso
La direttiva Minniti consente l'uso non presegnalato né visibile e non poteva fare diversamente: il decreto del ministero delle Infrastrutture datato 17 agosto 2007 che attuò l'obbligo di presegnalazione e visibilità introdotto poco prima nell'articolo 142 del Codice della strada (comma 6-bis) interpretò tale obbligo come riferito ai soli controlli effettuati con apparecchi fissi (installati in maniera temporanea da una pattuglia durante un servizio o permanente con funzionamento automatico senza presidio di agenti). Ma un'interpretazione diversa è teoricamente possibile.
Infatti, il comma 6-bis parla di “postazioni”. Da ciò il Dm Infrastrutture dedusse che il riferimento era agli apparecchi
fissi. Ma, a ben vedere, anche il parabrezza di una vettura di servizio potrebbe essere considerato una postazione, di tipo
mobile.
Questo è il ragionamento che, pur espresso in modo implicito, pare alla base della sentenza del giudice di pace di Reggio
Emilia che ha annullato una sanzione per eccesso di velocità misurato con uno Scout Speed.
Su questo apparecchio, data la scarsa diffusione, non c'è una vasta giurisprudenza. Va pure considerato che lo Scout è stato
introdotto appena cinque anni fa. Si vedrà se nel tempo la diffusione aumenterà e con essa le sentenze.
© Riproduzione riservata