Se il danneggiato in un incidente stradale fa causa alla compagnia assicurativa del danneggiante, quest’ultimo deve essere chiamato in giudizio anche quando la liquidazione è condotta con il risarcimento diretto. La Sesta sezione civile della Corte di cassazione (ordinanza 21896/2017, depositata ieri) estende così il principio del litisconsorzio necessario tipico della Rc auto al caso in cui si segue la procedura introdotta dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni nel 2007, che prevede il risarcimento da parte della compagnia del danneggiato. Dunque, c’è litisconsorzio necessario anche tra la compagnia del danneggiato (quella che viene chiamata in causa nel risarcimento diretto) e il danneggiante.
Finora è stato pacifico che il litisconsorzio necessario valesse nella Rc auto, in base all’articolo 23 della legge 990/1969, che aveva introdotto l’assicurazione obbligatoria sui veicoli. Ciò in deroga al principio generale del litisconsorzio facoltativo quando ci sono obbligazioni in solido. Così si vuol consentire all’assicurazione di opporre al danneggiante la sua responsabilità accertata nel giudizio, in modo da potersi rivalere su di lui nei casi previsti.
Con il risarcimento diretto, occorre capire se questo principio, che comporta un appesantimento delle procedure di liquidazione, valga nonostante lo scopo di snellimento che l’articolo 149 del Codice intende perseguire. Inoltre, lo schema del risarcimento diretto è diverso da quello previsto dalla legge 990: la compagnia che paga è quella del danneggiato, che poi si rivale su quella del danneggiante. Ora, per la Cassazione, queste particolarità non sono determinanti. Fondamentalmente per due motivi. Il primo è che lo schema è «per certi versi, identico a quello precedente». Infatti, il comma 6 dell’articolo 149 consente alla compagnia del danneggiante di estromettere dal giudizio quella del danneggiato, se riconosce la responsabilità per proprio assicurato. E, secondo la Cassazione, «è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario».
Il secondo motivo è che l’articolo 149 del Codice non ha solo lo scopo di snellire la procedura, ma anche di consentire al danneggiato «un ulteriore rimedio». Lo scrisse la Corte costituzionale nella sentenza 180/2009, che riconobbe al risarcimento diretto la natura di mera alternativa alla procedura tradizionale e non di unica procedura ammessa dal Codice. La Cassazione richiama questa pronuncia, sottolineando che se ne deduce che l’assicuratore del danneggiato non fa altro che liquidare per conto di quello del danneggiante. Quindi le finalità dell’articolo 23 della legge 990 restano invariate.
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