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Dossier Danno biologico, i limiti della Cassazione ai risarcimenti personalizzati

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Danno biologico, i limiti della Cassazione ai risarcimenti personalizzati

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La Corte di cassazione dà una stretta sulla personalizzazione dei risarcimenti del danno biologico: secondo la sentenza 21939/2017, depositata ieri dalla Terza sezione civile, il giudice può stabilire un importo superiore a quella previsto dalle consuete tabelle solo se precisa le peculiarità del caso in esame, che sono solo quelle legate all’«irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale».

La peculiarità c’è solo se le conseguenze del danno superano quelle “ordinarie” già previste e “compensate” dalla liquidazione forfettizzata dalle tabelle in uso negli uffici giudiziari (in primis, quelle di Milano). Perciò è stata cassata con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva incrementato gli importi liquidati dal primo giudice in favore di un motociclista e di sua moglie, riconoscendo poste aggiuntive.

La Cassazione distingue due fasi nella liquidazione del danno da parte del giudice: la prima identifica le conseguenze ordinarie che subirebbe normalmente qualsiasi vittima di analoghe lesioni, la seconda individua le eventuali conseguenze peculiari. Invece, la Corte d’appello si è «erroneamente diffusa all’apprezzamento di circostanze solo asseritamente personalizzanti», senza «opportuna articolazione analitica» che valorizzasse i «profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita» del danneggiato.

Tale esperienza è caratterizzata «da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettivi e riconoscibili ragioni di apprezzamento (…), meritevoli di tradursi in una differente (…) considerazione in termini monetari rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità».

In mancanza di tali specifiche circostanze, riconoscere ulteriori poste risarcitorie farebbe inevitabilmente col ricadere in una duplicazione di voci di danno. Cosa non ammissibile, considerato che «ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni (di quella specifica entità e riferite ad un soggetto di quella specifica età anagrafica) devono presumersi come già per intero ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d., tabellare».

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