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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Guard-rail rotto, il gestore della strada risarcisce il ferito anche se c'è errore di guida

(Fotogramma)
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In caso d’incidente stradale, se le conseguenze dell’urto sono aggravate dalle carenze di manutenzione dell’infrastruttura, il suo gestore non può chiamarsi fuori dall’obbligo di risarcimento per la sua quota di responsabilità eccependo semplicemente che il sinistro è stato causato dall’imprudenza del guidatore. E, se la carenza riguarda un guard-rail, va tenuto conto che questo elemento deve essere in grado non solo di evitare l’uscita di strada dei veicoli, ma anche di proteggere sempre i corpi delle persone sbalzate verso il bordo della strada, non facendoli cadere nel vuoto oltre tale bordo. Così la Terza sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza 22801/2017 depositata ieri, ha riconosciuto i diritti di un motociclista caduto per propria colpa, ma che ha avuto un braccio amputato perché era finito contro un guard-rail deformato in modo da avere un bordo tagliente rivolto verso la strada.

Il motociclista aveva fatto causa al Comune, gestore della strada, vincendo in primo grado e perdendo in appello. La sentenza di secondo grado aveva stabilito che, per quanto la velocità fosse entro i limiti consentiti, il guidatore avrebbe dovuto ridurla per adeguarsi alle condizioni effettive della strada, sul cui asfalto c’era una leggera sconnessione e un po’ di terriccio. Una ricostruzione la cui logicità non è stata messa in discussione dalla Cassazione, che ha invece accolto il motivo di ricorso riguardante la corresponsabilità del gestore nel causare una lesione personale così grave.

I giudici hanno censurato la sentenza d’appello per due errori di diritto: l’aver stabilito che dalla colpa del conducente nella causazione del sinistro discenda automaticamente il fatto che tutte le conseguenze devono restare a suo carico e l’aver ritenuto che la funzione di un guard-rail sia esclusivamente quella di trattenere i veicoli.

Quanto al primo errore, la Cassazione afferma che «ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento». Questo vale anche quando il fattore non ha causato l’evento, ma ha solo contribuito ad aggravarne le conseguenze. La Corte d’appello aveva invece omesso questa valutazione.

Quanto all’errore sulla funzione del guard-rail, la Cassazione si spinge ad affermare che essa è genericamente «di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata» e non solo «di evitare o contenere il rischio della fuoriuscita di strada». Ciò implica che nella funzione rientri anche quella di evitare «che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto». Sembra di capire che i giudici vadano oltre quanto emerge dalla normativa tecnica (Dm Lavori pubblici 223/1992), che definisce e classifica le barriere in base alla loro capacità di trattenere i veicoli in certe condizioni.

Inoltre, la Cassazione ricorda che il gestore di una strada ha un obbligo di manutenzione: deve verificare che tutto sia in ordine ed eliminare eventuali anomalie, ripristinando le condizioni di sicurezza.

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