La sentenza del Giudice di pace di Milano sulle spese di notifica (si veda l’articolo principale) contiene un altro passaggio interessante: quello in cui ritiene sia comunque indispensabile che il Prefetto espleti l’audizione personale del ricorrente, se questi lo richiede. Un principio contro la giurisprudenza consolidata.
La causa traeva origine da un ricorso contro un verbale rigettato dal Prefetto, cui il trasgressore aveva chiesto espressamente di essere sentito a difesa. Il ricorrente non era mai stato convocato e ciò, secondo la sentenza, «costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall’articolo 18 della L.689/81, a garanzia del diritto di difesa nella fase amministrativa». Ciò renderebbe illegittima l’ordinanza-ingiunzione prefettizia, con annullamento del verbale.
Ma le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010) hanno stabilito che i vizi di motivazione sulle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano nullità. Da allora la giurisprudenza è costante. Dunque, la pronuncia di Milano è solo un’eccezione che dimostra che nulla è mai scontato.
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