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Dossier Lesioni perseguibili d’ufficio fino alla riforma penale

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Lesioni perseguibili d’ufficio fino alla riforma penale

(Fotogramma)
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Il nuovo reato di lesioni stradali è procedibile d’ufficio e non a querela di parte. Lo ha chiarito la sentenza n. 42346/17 della Corte di cassazione, depositata il 15 settembre. Quindi occorrerà cambiare la norme (articolo 590-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 41/2016), se si vorranno superare le criticità legate all’obbligo di procedere comunque, denunciate anche dalla Polizia stradale, oppure attendere l’attuazione della riforma penale, prevista per la prossima estate (si veda Il Sole 24 Ore del 18 settembre). E viene smentita un’interpretazione data nel maggio scorso dal Gip di Milano.

A favore delle procedibilità d’ufficio, spiega la Cassazione, depongono diversi fattori.

Prima di tutto l’intestazione della legge 41/2016: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni stradali». Essa è «chiaramente indicativa della volontà del legislatore di introdurre due nuove figure di reato che, pur descrivendo condotte specifiche e individualizzanti rispetto alle fattispecie base di omicidio colposo e lesioni colpose, assumono caratteristiche a sé stanti, che le rendono meritevoli di una disciplina autonoma».

Inoltre, la ratio della legge 41 è «operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti» con «un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera autonoma e indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte».

È altrettanto «significativo che la disciplina in esame sia stata inserita in articoli autonomi del Codice penale, rubricati con il titolo del relativo reato e con previsione di specifiche e distinte pene»: il reato ha «specifiche circostanze aggravanti e attenuanti», cosa che ne conferma la natura di fattispecie autonoma.

La Cassazione osserva, infine, che l’articolo 222 del Codice della strada (sulle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati) è stato appositamente modificato dalla legge 41 qualificando come reati, e non come aggravanti, le fattispecie criminose in questione.

Di avviso diverso è stato un decreto di archiviazione del Gip di Milano dello scorso maggio, secondo cui l’articolo 590-bis contiene un «catalogo di circostanze aggravanti ad effetto speciale» rispetto al reato di lesioni colpose (articolo 590), per cui la procedibilità è a querela di parte. Il cuore di tale ragionamento è che «se si ammettesse la procedibilità di ufficio, si avrebbe un’evidente discrasia tra i casi di lesioni semplici e lesioni gravi e gravissime, essendo le prime ancora ricomprese» nell’articolo 590. In pratica, un reato bagattellare si distingue da uno per cui si rischia di andare in carcere solo per «lo scarto di pochi giorni di prognosi».

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