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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Patente a punti, i dati vanno comunicati anche se il conducente è il proprietario

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Era nata a garanzia dell’utente, una dozzina d’anni fa. Oggi si può dire che per molti si è trasformata in una trappola. È la sanzione supplementare di 286 euro prevista per i destinatari di multe che comportano la decurtazione di punti patente, se non indicano il nome di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Nella mancata indicazione incorre non solo chi volontariamente nasconde l’identità del conducente (tipicamente per proteggerlo da decurtazioni e sospensioni della licenza di guida), ma anche chi pensa in buona fede di non essere obbligato a effettuare la comunicazione.

Il problema è nato a gennaio 2005, quando la Consulta (sentenza n. 27) aveva dichiarato incostituzionale la versione originaria dell’articolo 126-bis del Codice della strada. Cioè quella che prevedeva la decurtazione dei punti dalla patente dell’intestatario del veicolo, se questi non comunicava i dati del conducente. La sentenza aveva lo scopo di garantire che la decurtazione colpisse solo l’effettivo responsabile della violazione, ma aveva l’effetto inevitabile di diminuire la deterrenza del meccanismo della patente a punti.

Per rimediare, fu introdotta la sanzione pecuniaria supplementare per chi non indica il conducente.

Ma l’esperienza ha dimostrato che molti proprietari che hanno commesso personalmente l’infrazione ritengono di non essere obbligati a inviare la comunicazione dei loro dati all’organi di polizia. Accade perché essi pensano che, quando la comunicazione non arriva, si presuma che la patente da decurtare sia quella del proprietario dei veicolo. Come in effetti l’articolo 126-bis prevedeva prima dell’intervento garantista della Corte costituzionale.

Dunque, l’errore di questi proprietari nasce dalla complessità della questione. Per evitarlo, sarebbe sufficiente che i verbali che vengono spediti ai proprietari contenessero non solo l’invito a comunicare i dati del conducente, ma anche poche parole in più per chiarire che tale invito vale anche nel caso in cui l’autore dell’infrazione sia il proprietario stesso. Ma non di rado questa precisazione non c’è. Non è obbligatorio inserirla nel testo. E ometterla, di fatto, può procurare all’ente impositore un gettito supplementare di 286 euro.

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