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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Targhe estere, in Italia punibilità estesa a chi causa incidenti o non rispetta lo stop

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La direttiva europea che dovrebbe garantire la notifica di alcune multe anche da parte di chi circola con targa estera (italiano o straniero che sia) e non viene fermato subito (la 2015/413) diventa più incisiva di quel che sembrava. Almeno per le infrazioni commesse in Italia: il ministero dell’Interno ha emanato un’interpretazione che include anche infrazioni correlate a quelle previste dalla norma Ue. Resta il problema della riscossione, a tutt’oggi non possibile. Ma il ministero annuncia di aver preso contatti con quello della Giustizia, per attuare la norma che la renderà possibile (Dlgs 37/2016).

La direttiva riguarda eccesso di velocità, mancato uso delle cinture o del casco, passaggio col rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto effetto di droghe, transito in una corsia vietata, uso indebito di cellulare o di altri dispositivi di comunicazione. La circolare n. 300/A/6806/17/111/44, del 12 settembre include nell’eccesso di velocità, nel passaggio col rosso e nel mancato uso di casco e cinture alcune fattispecie che non rientrano nella formulazione strettamente letterale di tali infrazioni. Inoltre, su altre violazioni fornisce chiarimenti sempre in senso estensivo. Il tutto senza fornire particolari motivazioni.

Quanto all’eccesso di velocità, secondo il ministero, vanno inclusi anche i casi di velocità “non commisurata” alle circostanze (articolo 141 del Codice della strada). Cioè quelli in cui il limite (articolo 142) non viene superato, ma l’agente accertatore valuta che il conducente stia guidando in modo da perdere o poter perdere il controllo del veicolo. Ciò accade o quando l’agente vede direttamente che il mezzo sta sbandando (ipotesi poco importante ai fini dell’applicazione della direttiva perché quasi sempre in questi casi è possibile fermare subito il conducente, identificarlo e multarlo sul posto) o molto spesso dopo un incidente (quando, elaborando i rilievi effettuati, a distanza di tempo l’organo di polizia ritiene ci sia stata una perdita di controllo).

Quanto al passaggio col rosso (o col giallo quando è invece possibile fermarsi in sicurezza), la circolare estende la punibilità transfrontaliera a tutti i casi in cui non ci si ferma quando ciò è obbligatorio: incroci dove c’è il segnale di stop, passaggi a livello con treno in arrivo, alt intimato da agenti eccetera.

Quanto al casco, s’intende non solo il mancato uso, ma anche l’utilizzo improprio (in pratica, l’indossare il casco senza allacciarlo). Restano però fuori le fattispecie di importazione, produzione e commercializzazione di caschi non omologati. Quanto alle cinture, la punibilità è estesa ai seggiolini per bambini. E riguarda non solo il mancato uso, ma anche l’uso improprio (l’allacciamento non corretto), l’alterazione del dispositivo o la sua tenuta in efficienza.

Tra gli altri chiarimenti, quello sul transito in corsia vietata. Esso, secondo il ministero, comprende tutti i casi di «uso indebito delle corsie». La circolare cita per esempio quelle di scorrimento o di emergenza, quelle preferenziali o quelle provvisoriamente chiuse. Non è chiaro se rientri nell’elenco anche la circolazione sulla corsia centrale quando la destra è libera.

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