Le attrezzature inerenti all’uso speciale installate su un veicolo non possono essere rimovibili. Così la Sezione tributaria civile della Corte di cassazione (ordinanza 23362/2017, depositata ieri) chiude il cerchio delle pronunce contrarie all’immatricolazione come autoveicoli a uso speciale-uso ufficio di quelle che in realtà sarebbero solo autovetture, cui viene aggiunto un kit rimovibile (generalmente composto da tavolino, piccola cassettiera e presa elettrica per alimentare computer) per giustificare un eventuale utilizzo come ufficio mobile. Secondo il Fisco, invece, questa è nella maggior parte dei casi una forma di elusione, perché - contrariamente alle autovetture - gli autoveicoli a uso speciale godono di deducibilità e detraibilità piene, se vengono utilizzati come beni strumentali e il loro impiego è inerente all’attività svolta da contribuente.
La diatriba va avanti dal 2001, quando alcuni allestitori principalmente dell’Emilia-Romagna, dopo aver ottenuto da uffici locali della Motorizzazione la possibilità di ottenere per alcuni modelli di vettura la classificazione a uso speciale (o autocarro) installando i relativi kit, hanno proposto in tutta Italia queste formule, facendo discretamente leva sulla loro convenienza fiscale. Ne sono nati un contenzioso tributario e un’inchiesta della Procura di Bologna sulla regolarità delle pratiche di riclassificazione dei veicoli (si veda Il Sole 24 Ore del 30 marzo e 8 aprile 2005).
L’ordinanza di ieri, in sostanza, dipana l’intreccio fra il filone tributario e quello penale (che ne contiene in sé uno amministrativo, perché si tratta di valutare la correttezza dell’operato della Motorizzazione nel riconoscere la classificazione a uso speciale). E lo fa nel modo più sfavorevole possibile al contribuente.
L’architrave del ragionamento della Cassazione è questa: il Codice della strada (articolo 54, comma 1, lettera g, da leggere assieme all’articolo 203, comma 2, del Regolamento di esecuzione) richiede che gli autoveicoli a uso speciale siano «muniti permanentemente di speciali attrezzature». I kit uso ufficio sono invece rimuovibili. Formalmente soprattutto per ragioni di sicurezza durante la marcia; informalmente, per garantire un’utilizzabilità e un aspetto estetico da autovettura, quale un veicolo del genere è a tutti gli effetti per un elusore. In questo la Cassazione legge una «rilevanza ai fini delle agevolazioni fiscali» data dal legislatore «all’installazione permanente». Ciò rende «irrilevante» l’asserita buona fede del contribuente, che aveva acquistato una vettura munita di valida carta di circolazione che la descriveva come autoveicolo uso ufficio.
Quando l’agenzia delle Entrate ha sanzionato il contribuente, l’inchiesta della Procura di Bologna era ancora in corso. Ma ciò per la Cassazione non conta: basta il fatto che la Guardia di finanza nel corso di quell’inchiesta avesse accertato la rimuovibilità delle attrezzature per far ritenere alle Entrate che la carta di circolazione fosse stata emessa contra legem e quindi il provvedimento che aveva portato a emetterla fosse disapplicabile. A conclusioni analoghe, pur articolate in modo in parte differente, era giunta la sentenza 7896/2013.
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