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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Il Giudice di pace resta competente sulle lesioni stradali per gli incidenti “a cavallo” della nuova normativa

Spetta al Giudice di pace la competenza sui reati di lesioni personali gravi e gravissime per incidenti stradali accaduti prima della legge sull’ omicidio stradale. Ciò vale anche quando l’azione penale è iniziata dopo il cambio di normativa. Lo ha chiarito la Prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza 48249/2017.

La legge (la 41/2016) ha introdotto anche il reato di lesioni personali stradali (articolo 590-bis del Codice penale), con un inasprimento di pene tale da spostare la competenza dal Giudice di pace al Tribunale.

La vicenda che ha richiesto il chiarimento riguarda un incidente di marzo 2014, cioè due anni prima della legge in questione. All’epoca, il reato era quello di lesioni personali aggravate dalla violazione del Codice della strada (articolo 590 del Codice penale), di competenza del Giudice di pace. Ma il decreto di citazione diretta in giudizio dell’imputata era datato giugno 2016, quindi posteriore alla nuova legge.

Il procedimento era così iniziato nel Tribunale, che si è dichiarato incompetente. Altrettanto ha poi fatto il Giudice di pace.

Secondo il Tribunale, le modifiche introdotte dalla legge 41/2016 hanno natura «essenzialmente sostanziale». Quindi, il fatto che sia consentita la citazione diretta indica solo che si può seguire questo rito “semplificato” e non fissa la competenza del Tribunale.

L’argomentazione del Giudice di pace era invece che la fattispecie sostanziale era già prevista dal Codice penale, per cui la legge 41 interveniva soprattutto sul piano processuale, modificando le competenze. Si portava come esempio il cambio intervenuto nel 2003, quando il Dl 151 assegnò al Tribunale i processi per guida in stato di ebbrezza.

La Cassazione dà ragione al Tribunale, perché ritiene che la situazione sia analoga a quella che si presentò nel 1992, quando furono inasprite le pene sull’usura. All’epoca la Corte decise in base all’articolo 2 del Codice penale, che vieta la retroattività di «norme sostanziali meno favorevoli all’imputato» (sentenze 794/1997, 6074/1994 e 1878/1993). Dunque, le pene per fatti precedenti restavano quelle originarie e non scattava la competenza del Tribunale.

Anche il nuovo articolo 590-bis ha rilievo sostanziale. Non solo perché prevede pene più alte, ma anche perché la legge 41/2016 che lo ha introdotto non ha modificato l’articolo 4 del Dlgs 274/2000 (che regola la competenza). Per cui il passaggio di competenze è conseguenza del solo inasprimento di pena. E non vale citare il Dl 151/2003, che invece modificava espressamente la competenza.

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