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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Se l'etilometro salta una revisione il giudice annulla la condanna ma i ministeri smentiscono

Polizia Stradale, controlli alcolimetrici notturni per la sicurezza stradale (Fotogramma)
Polizia Stradale, controlli alcolimetrici notturni per la sicurezza stradale (Fotogramma)

Non è necessario che un etilometro venga sottoposto a test più approfonditi, se non viene sottoposto alle verifiche periodiche entro le scadenze dovute: basta che non venga utilizzato fino a quando si riesce a effettuare la verifica periodica che era stata omessa. Lo chiarisce la circolare 300/A/7897/17/144/4/20 del dipartimento Pubblica sicurezza, emanata ieri per iniziare ad affrontare un problema molto diffuso che rischia di deflagrare la prossima settimana: lunedì sera è previsto che se ne occupi la trasmissione televisiva Report.

Il problema nasce dalle croniche (si veda, per esempio, Il Sole 24 Ore del 20 ottobre 2008) difficoltà dei laboratori del ministero delle Infrastrutture, gli unici che possano svolgere le verifiche primitive (quelle più approfondite necessarie quando un etilometro viene immesso in servizio per la prima volta) e quelle periodiche (una sorta di revisione da svolgere annualmente) previste per legge. Guasti alle strumentazioni e strutture sottodimensionate rispetto alle richieste hanno fatto sì che buona parte degli etilometri abbia “saltato” più di una verifica periodica. Finora ciò si è sempre risolto in una “sospensione dal servizio” per gli apparecchi in attesa di revisione. Ma alcune recenti sentenze, di cui si occuperà Report, hanno apparentemente stabilito che in questi casi è necessario sottoporre gli etilometri a una nuova verifica primitiva prima di poterli riutilizzare.

Il Sole 24 Ore è già in possesso di alcune di queste sentenze e la realtà che ne emerge sembra un’altra: gli accertamenti di guida in stato di ebbrezza sono stati ritenuti inattendibili dai giudici non solo per il mancato rispetto delle scadenze per le visite periodiche, ma anche perché c’erano altri elementi che portavano a dubitare dell’affidabilità degli etilometri (incoerenza dei risultati delle due misurazioni cui ciascun conducente va sottoposto nell’arco di cinque minuti, assenza di timbri o altre indicazioni sul libretto metrologico dell’etilometro, alcoltest effettuato ore dopo l’alt al guidatore).

In un solo caso (Tribunale di Belluno, sentenza 28 giugno 2017, n. 269, giudice Cittolin) la decisione si fonda solo sui “buchi” nella sequenza delle verifiche: il magistrato cita l’articolo 8 del Dm 196/1990, secondo cui un etilometro, per essere «conforme», deve riportare l’indicazione dell’intervallo di tempo che deve «separare due operazioni di manutenzione». Di qui il convincimento che sia necessaria una perfetta continuità nelle verifiche e che dopo la sua interruzione occorra una «primitiva».

La circolare di ieri, invece, parte dalla nota n. 87/1991 con cui i ministeri dei Trasporti e della Sanità dettarono incicazioni attuative del Dm 196/1990. Il testo afferma che le «primitive» vanno svolte solo prima dell’immissione in servizio e che le «periodiche» coprono tutti gli altri casi (controlli annuali e verifiche dopo riparazioni). Analogo schema si ritrova nel Dm 25 luglio 1990 che fissa le tariffe dei test.

Aldilà delle norme, finora dalle sentenze non è emersa una ragione tecnica per cui sia necessario ripetere la «primitiva». E la vera questione di fondo che lascia dubbi sull’attendibilità dell’etilometro sta nel fatto che esso presume il tasso di alcol nel sangue (che fa fede per legge) moltiplicando la concentrazione di quello presente nel fiato per un coefficiente fisso, mentre invece ogni persona ne ha uno proprio.

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