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Dossier Scontro in auto, assolto chi taglia la curva

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Scontro in auto, assolto chi taglia la curva

(Agf)
(Agf)

Per essere ritenuti responsabili di un incidente, non basta violare una regola cautelare imposta dal Codice della strada: occorre comunque che la violazione riguardi una norma che aveva lo scopo di impedire proprio quel tipo di sinistro. E, nel caso di un incidente mortale in curva dovuto a un sorpasso vietato con invasione della corsia opposta, non c’è alcun concorso di responsabilità da parte di chi percorreva tale corsia senza tenere rigorosamente la destra, come invece prescrive l’articolo 143 del Codice. Anche perché quest’obbligo non significa che non si possa ragionevolmente “tagliare” una curva pur restando nella propria corsia.

Così la Quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 50024, depositata ieri) ha assolto un automobilista coinvolto dieci anni fa in uno scontro costato la vita a una guidatrice che, durante un sorpasso in curva, ha urtato la fiancata di quella dell’imputato, schiantandosi poi contro un altro mezzo. Era emerso che entrambi i veicoli superavano il limite di velocità. Alla vittima era stato attribuito l’80% della colpa, all’imputato il restante 20 per cento.

Questo giudizio di merito nasceva - oltre che da perizie e testimonianze che la Cassazione ha giudicato contraddittorie e che quindi non avrebbero dovuto essere determinanti nella sentenza della Corte d’appello - dal fatto che si era raggiunta una qualche prova sul fatto che la vettura urtata durante l’invasione di corsia da parte della vittima non viaggiava nelle immediate vicinanze del margine della carreggiata.

In termini giuridici, si potrebbe anche ritenere che questo comportamento rientri nel principio di causalità della colpa. Cioè che abbia violato proprio una regola (l’articolo 143) che ha tra i suoi scopi proprio l’evitare collisioni nel caso in cui altri veicoli che transitano in senso opposto invadano la propria corsia. Così aveva giudicato la stessa Quarta sezione nella sentenza 2568/2010.

Ma l’indirizzo giurisprudenziale della sezione non è costante: sempre nel 2010 (sentenza 32126), era stato ritenuto che l’articolo 143 avesse genericamente lo scopo di garantire «un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono». E i magistrati chiamati a giudicare sul caso in questione hanno ritenuto che le modalità del sinistro coincidano con quelle del caso che ha dato origine a questa interpretazione.

La Cassazione rafforza questo ragionamento richiamando la sua giurisprudenza degli ultimi dieci anni (per esempio, sentenza 24898/2007), secondo la quale la acausalità va esclusa quando viene dimostrato che l’incidente si sarebbe verificato anche se la violazione in questione non fosse stata commessa. Altro principio richiamato dai giudici è quello di affidamento, secondo cui nella condotta prudente imposta a un guidatore rientra sì l’obbligo di evitare incidenti quando altri si comportino in modo imprudente, ma tale imprudenza deve restare «nel limite della prevedibilità».

In vari punti della sentenza si scrive dell’impossibilità tecnica di tenersi strettamente a destra in una curva a sinistra. Dunque, non c’è obbligo di andare tanto piano da riuscire a non tagliare la curva.

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