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Dossier Disabili esenti dall'Ipt anche sugli acquisti “anticipati”

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Disabili esenti dall'Ipt anche sugli acquisti “anticipati”

(Marka)
(Marka)

Tolleranza sulle agevolazioni Ipt per i disabili che acquistano un veicolo prima di rivendere quello che già hanno. Ma solo in alcune province e sotto sotto forma di rimborso, per cui in prima battuta l’Imposta provinciale di trascrizione va versata anche in questi casi. Di contro, in casi diversi da quelli dei disabili, c’è chi non paga o pretende di non pagare il tributo per trascrivere sentenze che accertano un trasferimento di proprietà, anche se nessuna norma prevede la gratuità della trascrizione.

La tolleranza per i disabili nasce da un problema di cui «Il Sole 24 Ore» ha scritto il 19 settembre: l’articolo 8 della legge 449/1997 consente di fruire dell’esenzione dall’Ipt sugli acquisti di autoveicoli solo una volta ogni quattro anni e prevede se ne possa beneficiare anche prima della scadenza di questo periodo solo nei casi di furto del mezzo o di sua cancellazione dal Pra. Nella prassi seguita dagli uffici, per riconoscere l’esenzione sul nuovo acquisto, la perdita di possesso deve essere stata già annotata nel Registro e la cancellazione deve essere già avvenuta. Ma non di rado le esigenze pratiche del disabile (che altrimenti rischierebbe di restare appiedato) fanno sì che l’acquisto venga trascritto prima.

Ora alcune Province (Frosinone, Lecce, Roma, Torino e Venezia) hanno concesso una tolleranza di alcuni giorni, nell’ambito dei quali è possibile ottenere l’esenzione anche per acquisti anticipati rispetto all’annotazione di perdite di possesso e cancellazioni. Ma - scrive l’Aci nell’ultimo aggiornamento della scheda di sintesi sulle agevolazioni, il n. 167 datato ottobre 2017 - al momento dell’acquisto l’Ipt va comunque pagata e sarà necessario chiedere il rimborso dopo aver annotato perdita o cancellazione. Ciò sgrava il Pra da controlli ed eventuali segnalazioni di chi non è in regola alle Province, ma aggiunge un onere per il disabile.

Ci sono anche casi in cui gli oneri imposti appaiono irragionevoli: a Udine, il Pra prima e la Provincia poi hanno negato l’esenzione sul veicolo nuovo - ottenendone il pagamento a posteriori - in presenza di un atto di vendita (dell’usato dato in permuta dal disabile) addirittura anteriore all’acquisto e immatricolazione del veicolo nuovo. La pretesa delle amministrazioni deriva dalla sola ragione che l’atto è stato trascritto una decina di giorni dopo l’immatricolazione, nonostante il termine di legge per trascrivere sia 60 giorni. E nonostante la data certa del trasferimento sia quella dell’atto (con firma del venditore autenticata) e non quella in cui esso è trascritto.

Quanto alla trascrizione delle sentenze, l’ordine del giudice al conservatore del Pra fa sorgere in alcuni la pretesa che si debba procedere d’ufficio e senza costi per chi la richiede. In realtà, come scritto in una nota del presidente della Corte d’appello di Lecce (la n. 3912/10 del 20 aprile 2010), l’ordine «significa soltanto...che il conservatore non può rifiutare la trascrizione del trasferimento sulla base del titolo giudiziale». Di qui l’invito ai magistrati del distretto di specificare nelle sentenze che la trascrizione sia «a cura e spese della parte interessata».

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