Ancora quattro settimane per rendere superammortizzabili gli investimenti in autovetture e altri mezzi di trasporto. Entro il 31 dicembre, le imprese che acquistano come mezzi strumentali autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto devono completare l’investimento per poter usufruire della maggiorazione del 40%, che il Ddl di bilancio attualmente in discussione in Parlamento eliminerà (salvo ripensamenti dell’ultimora) dal 2018 per tutti i veicoli indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir. Ma concedendo ai “ritardatari” sei mesi per l’immatricolazione, se dimostrano che l’acquisto è effettivamente avvenuto entro il 31 dicembre con modalità che non lascino sospettare un abuso.
Nel 2018, quindi, gli unici veicoli a motore su cui il superammortamento resterà sono tutti gli altri citati dall’articolo 54 del Codice della strada, cioè i mezzi pesanti. Come autocarri, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autoveicoli a uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali e mezzi d’opera.
Quest’anno si ha diritto alla maggiorazione del 40% dell’importo deducibile a titolo di ammortamento o canoni di leasing (solo quota capitale) per gli investimenti in beni nuovi, già con limitazioni per le vetture: il bonus spetta solo su quelle destinati ad uso pubblico e quelle strumentali nell’attività propria dell’impresa (società di noleggio, tassisti, autoscuole eccetera).
La Legge di bilancio 2018, nella sua versione attuale, prorogherà il super ammortamento riducendo la maggiorazione deducibile al 30% ed escludendo tutti i mezzi di trasporto, salvo quelli pesanti citati prima.
Per sfruttare l’incentivo in scadenza, occorre in prima battuta che l’investimento sia completato entro il 31 dicembre 2017. Per ritenerlo tale, entro questa data deve avvenire la consegna del bene, accompagnata dal passaggio giuridico-formale della proprietà, quindi (si ritiene) da immatricolazione e iscrizione al Pra (cui non sono soggetti i ciclomotori). Ma tale passaggio può slittare al 30 giugno 2018 a condizione che, entro fine 2017, sia confermato l’ordine da parte del fornitore (o comunque sia sottoscritto il contratto di acquisto da entrambe le parti) e sia versato un acconto almeno pari al 20% del costo risultante dall’ordine.
In caso di investimenti in leasing, è possibile confermare l’ordine con il fornitore (pagando l’acconto del 20%) entro fine anno, stipulando successivamente, ma comunque entro il 30 giugno 2018, il contratto di locazione finanziaria, trasferendo alla compagnia di leasing l’acconto del 20% che diventa di fatto un maxicanone iniziale (risoluzione 132/E/2017 dell’agenzia delle Entrate).
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