Gli sconti obbligatori sulla Rc auto per chi accetta di montare la scatola nera o l’alcolock o fa sottoporre il veicolo a ispezione da parte della compagnia prima di assicurarlo iniziano a prendere forma. E anche in tempi più brevi di quelli che si sarebbe potuto prevedere. Ma non è detto che alla fine gli sconti verranno realmente applicati su larga scala: di fatto, molto dipenderà dalle scelte delle compagnie, che finora non si sono mostrate favorevoli a una loro “generalizzazione”.
La materia degli sconti, introdotti dalla legge concorrenza dello scorso agosto (la 124/2017), sarà disciplinata in modo piuttosto dettagliato e rigoroso da un regolamento che l’Ivass (l’autorità di vigilanza del settore) ha preparato entro i 90 giorni stabiliti dalla norma stessa e messo in pubblica consultazione la settimana scorsa per 45 giorni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 novembre). Ma ciò che potrebbe impedire una diffusione degli sconti è un inciso contenuto proprio nella legge: il montaggio della scatola nera o dell’alcolock o l’ispezione si potranno effettuare «su proposta dell’impresa di assicurazione».
In altre parole, gli sconti saranno obbligatori per i clienti che accettano questi dispositivi o l’ispezione, ma resta il fatto che non scatteranno nel caso in cui la compagnia decidesse di non proporli al singolo assicurato. Il quale non ha alcun modo per imporre alla compagnia di fare una proposta. Il testo della legge, affidando questo concetto a un inciso, non era chiarissimo. Ma ora lo schema di regolamento Ivass pare confermare questa interpretazione.
Discorso parzialmente diverso per gli sconti aggiuntivi previsti dalla Legge concorrenza per cercare di risolvere il problema del caro-Rc auto per i guidatori “virtuosi” nelle province più a rischio, individuate dall’Ivass con lo stesso schema di regolamento. Secondo la legge, ne ha diritto chi negli ultimi quattro anni non ha provocato sinistri o ne abbia causati con responsabilità fino al 49% e che abbia installato la scatola nera o sia disposti a farlo. L’interpretazione che sembra emergere dal regolamento Ivass è che se il dispositivo è già montato lo sconto aggiuntivo deve automaticamente scattare, se non lo è l’agevolazione deve sempre essere proposta dalla compagnia (e accettata dal cliente).
D’altra parte, non è un mistero che le assicurazioni si siano da sempre dichiarate contrarie a sconti obbligatori, paventando anche azioni legali contro le normative che li avrebbero imposti. Così non deve stupire che la legge sia stata formulata in maniera “morbida” su questo punto.
Viceversa, sia la legge sia il regolamento sono severi sull’applicazione degli sconti, una volta che la compagnia ha deciso di concederli. L’Ivass responsabilizza due funzioni-chiave della compagnia: quella attuariale e quella di compliance, che devono garantire un calcolo degli sconti (sul premio effettivo e non sulla tariffa teorica) da una parte corretto e trasparente, dall’altra compatibile con i bilanci delle imprese. Il loro operato dovrà essere tracciabile dall’autorità su ogni singolo contratto, per garantire i controlli sia a campione sia su segnalazione dell’assicurato che sono previsti dalla legge.
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