I periodi di riposo settimanali regolari obbligatori per i conducenti dell’autotrasporto non possono essere effettuati a bordo del veicolo. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue, nella sentenza sulla causa C-102/16 (depositata il 20 dicembre 2017), che interpreta l’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (Ce) n. 561/2006.
La causa consisteva in una domanda di pronuncia pregiudiziale su tale norma, a seguito di una controversia tra un’impresa di autotrasporto belga e il proprio Stato. Oltre a quest’ultimo, nella causa sono intervenuti altri cinque governi nazionali.
In sostanza, il regolamento impone almeno 45 ore continuative (riducibili a 24 in alcuni casi) di riposo nell’arco di una settimana (in aggiunta a quelli giornalieri, ben più brevi), precisando che in trasferta è possibile trascorrerle a bordo se il veicolo è in sosta e attrezzato per far dormire tutti i suoi conducenti. Ma non fornisce precise distinzioni tra il caso in cui il riposo settimanale venga effettuato in modo regolare e quello in cui avvenga invece in modo ridotto.
Secondo la Corte, solo in quest’ultima situazione è possibile riposare a bordo. Quando invece si tratta del riposo settimanale regolare, il conducente deve trascorrerlo fuori dal mezzo. Non solo per le parole che il legislatore europeo ha scelto di usare nel testo del regolamento, ma anche per evitare che una norma tesa a migliorare le condizioni di lavoro su strada finisca col consentire (almeno potenzialmente) di trascorrere a bordo tutto il tempo libero.
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