Veicoli con meno di 15 anni e un massimo di un milione di chilometri percorsi: la Regione Piemonte prevede questi requisiti per il noleggio di autobus con conducente. Ora il Tar Piemonte (ordinanza 11 gennaio 2018, n. 54), dopo un ricorso di un noleggiatore cui il Comune di Torino aveva imposto di vendere entro 15 giorni due bus che non rispettavano i requisiti, chiede alla Corte costituzionale se la legge regionale che li prevede (la 22/2006) sia compatibile coi princìpi di libertà economica.
La legge statale 218/2003 non prevede limitazioni né sui veicoli né sui territori; vincoli sono possibili solo per esigenze sociali e di apertura alla concorrenza, ferma restando l’attenzione a sicurezza e caratteristiche tecniche di esercizio. Alle Regioni spetta, nel rilascio delle autorizzazioni, garantire la libera concorrenza e accertare periodicamente i requisiti.
La legge regionale 22/2006 ha il fine di tutelare la sicurezza. Ma altre Regioni non hanno vincoli analoghi, quindi sarebbe leso il principio di uguaglianza tra operatori. Poiché la tutela della concorrenza spetta al legislatore statale, una Regione non può imporre requisiti più severi, nemmeno su sicurezza e inquinamento (articolo 117, comma 2, della Costituzione). Di qui il dubbio del Tar.
La Consulta era già intervenuta sulla stessa legge. La sentenza 30 / 2016, sempre per tutelare la concorrenza, ha annullato la parte dell’articolo 12 che imponeva veicoli nuovi per incrementare il parco bus dopo il rilascio dell’autorizzazione.
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