Il Comune di Torino può collegare le tariffe per la sosta dei residenti nelle “strisce blu” ai loro indici Isee. Questo è l’orientamento del locale Tar, espresso nella sentenza 17 gennaio 2018, n. 90.
La lite era sorta tra un cittadino e l’amministrazione comunale, allorché quest’ultima aveva rideterminato la tariffa di concessione ai residenti degli abbonamenti annuali, a decorrere dal maggio 2017. Le nuove tariffe risultavano differenziate in base all’attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente, che tiene conto di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare e delle caratteristiche di un nucleo familiare). I nuovi importi, convalidati dal Tar, sono di 45 euro per chi avesse l’Isee fino 20.000 euro (ridotti a 10 per vetture con meno di 100 kW); 90 euro per Isee fino a 50.000 euro; 180 euro per Isee ancora superiore. La tariffa precedente, del 2011, era di 45 euro.
Esaminando questi aumenti, il Tar sottolinea che, all’interno dei centri abitati, è possibile gestire parcheggi subordinandoli al pagamento di una somma, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Secondo i giudici amministrativi, il Comune di Torino risulta appunto aver adottato una tariffa nè abnorme nè sproporzionata, in relazione all’obiettivo di diminuire il numero delle automobili che circolano e parcheggiano.
Pur essendo sensibile, l’incremento tariffario per i residenti non superava infatti, nel massimo, 0,49 euro al giorno, cifra che è apparsa ragionevole anche in relazione agli abbonamenti per i non residenti (da 795 a 1335 euro per le differenti zone cittadine).
Il problema di fondo risolto dai giudici è quello della disciplina onerosa dell’utilizzo di strade pubbliche e parcheggi, settore in cui si contrappongono le esigenze della finanza locale e l’essenzialità di alcuni bisogni della vita (libertà di circolazione). Il contrasto è stato risolto facendo leva su orientamenti della Corte costituzionale (sentenza 66/2005), cioè escludendo che il pagamento della sosta possa essere considerato un tributo: è invece un corrispettivo commisurato ai tempi ed ai luoghi della sosta, che vengono scelti dall’utente nell’ambito di varie alternative.
Il collegamento tra tariffa di sosta ed Isee risponde quindi ad equità sostanziale, perché consente di applicare un onere differenziato in relazione alla condizione economica dell’abbonato, facendo partecipare in modo corretto l’utente alla copertura del costo della manutenzione della strada e dei servizi pubblici.
Il riferimento all’Isee, che già c’è per le tariffe di smaltimento rifiuti, entra quindi anche nel procedimento di determinazione delle tariffe per la sosta urbana, dopo gli insuccessi del Comune di Roma (Tar Lazio, sentenza 4233 / 2015) nei tentativi di aumentare le tariffe con riferimento ai Piani generali del traffico urbano. Anche se i problemi di traffico e sosta delle grandi città (Milano, Genova, Torino, Roma, Napoli) non sono comparabili (come precisa il Consiglio di Stato nella sentenza 5558/2015), la strada scelta dal capoluogo piemontese si presta ad un’agevole estensione.
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