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Dossier Per l’ausiliario solo violazioni nelle aree di sosta a pagamento

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Per l’ausiliario solo violazioni nelle aree di sosta a pagamento

(Fotogramma)
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Gli ausiliari del traffico e il personale ispettivo delle aziende del servizio pubblico finiscono sempre più spesso sotto la lente dei giudici.

I primi possono accertare violazioni solo in materia di sosta a pagamento, nelle aree autorizzate dal Comune; o anche in quelle immediatamente limitrofe, ma solo se i veicoli parcheggiati precludano la funzionalità del parcheggio stesso. Se le violazioni riguardano condotte diverse, come la circolazione in corsie preferenziali, questi non possono elevare alcun verbale di contravvenzione.

I secondi, invece, possono accertare le contravvenzioni in materia di circolazione e sosta ma soltanto limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico. In tutti gli altri casi le multe sono nulle. Lo ha ribadito di recente una sentenza della Corte di cassazione, che ha fatto chiarezza sui limiti dei poteri sanzionatori del personale ispettivo delle aziende dei servizi pubblici. (Corte di cassazione, sentenza del 16 febbraio 2016 n. 2973).

La fonte normativa

È la legge 127/1997 a dettare particolari limitazioni ai poteri dei soggetti privati che tuttavia continuano a elevare verbali, poi dichiarati illegittimi dai giudici di pace. In molti casi gli ausiliari elevano infatti verbali fuori dalle proprie aree di competenza, come ad esempio sui marciapiedi, oppure senza rispettare i limiti indicati nel proprio decreto di nomina da parte del Comune (Giudice di pace di Milano, sentenza n. 6270 dell’11 ottobre 2016).

Così è nullo, ad esempio, il verbale di un ausiliario del traffico, dipendente da azienda di trasporto pubblico, che aveva sanzionato il proprietario di una moto parcheggiata su un marciapiedi. In questo caso la contestazione della violazione non è funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici. La conseguenza è che il verbale deve essere annullato, ma il ricorrente è dovuto arrivare fino in Cassazione (Corte di cassazione civile, Sez. II, sentenza del 13 gennaio 2009 n. 551).

Eppure le norme sono chiare: l’articolo 17, comma 132, della legge 127/1997 fissa espressamente i limiti degli ausiliari, mentre i poteri degli ispettori sono disciplinati dal successivo comma 133. Sul punto, tra l’altro, nel 2009 si erano espresse le Sezioni unite della Cassazione: la sentenza n. 5621 del 9 marzo, chiarì che la ratio della legge è proprio quella di limitare le funzioni dei soggetti non istituzionalmente adibiti all’elevazione dei verbali.

I preavvisi sul parabrezza

Tra i motivi dei ricorsi ci sono ultimamente anche le lacune dei preavvisi lasciati sul parabrezza dei destinatari dei verbali che, in alcuni casi, non consentirebbero di sapere chi abbia elevato il verbale. Questione non oziosa, perché a volte in alcune città c’è il sospetto che gli ausiliari vengano impiegati per accertare soste vietate che la legge riserva ai vigili.

Ma il preavviso non può essere impugnato autonomamente: bisognerà aspettare la notifica del verbale e verificare lì chi figura come accertatore. Se il verbale non lo rende possibile o contiene elementi diversi da quelli indicati nel preavviso, si pone il problema. Per la giurisprudenza il verbale è valido perché «il preavviso che viene lasciato sul veicolo rinvenuto in divieto di sosta non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale» (Corte di cassazione, sezione IV, sentenza n. 1067 del 25 gennaio 2012). Ma il destinatario potrà attivarsi per chiedere spiegazioni direttamente al corpo di polizia o chiedere in giudizio la documentazione dei servizi svolti, ricordando che l’onere della prova è a carico dell’ente accertatore.

Come i verbali elevati dagli agenti, anche quelli degli ausiliari hanno fede privilegiata. Se si vogliono contestare elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati, non basterà impugnare il verbale, ma occorre la querela di falso.

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