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Dossier Il noleggiatore risponde in solido con il suo cliente

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Il noleggiatore risponde in solido con il suo cliente

Anche le società di noleggio devono pagare le multe per i veicoli di loro proprietà, in solido coi clienti che hanno la disponibilità di tali mezzi. Con l’ordinanza 1845/2018, depositata il 25 gennaio, la Sesta sezione civile - 2 della Cassazione ha ribaltato l’interpretazione corrente dell’articolo 196 del Codice della strada, secondo la quale i noleggiatori non rispondono delle infrazioni stradali in solido con il conducente e quello del noleggio è l’unico caso in cui deve pagare solo chi guida, perché non esiste un obbligato in solido.

Un’interpretazione che in 25 anni non era quasi mai stata messa in dubbio dalle prassi delle forze dell’ordine. Ma di recente la stessa sezione della Corte l’ha contraddetta, con la sentenza 18988/2015, cui l’ordinanza del 25 gennaio si allinea. Così il principio contrario alla prassi non pare più così isolata e ora è all’esame delle società di noleggio.

Probabilmente l’incertezza interpretativa nasce dal fatto che la versione attuale della norma è frutto di un’aggiunta, successiva di pochi mesi all’entrata in vigore del Codice: il Dlgs 360/1993 ha aggiunto in coda al comma 1 dell’articolo 196 la frase «nelle ipotesi di cui all’art. 84 (noleggio senza conducente, ndr) risponde solidalmente il locatario...».

Inizialmente, il comma 1 si limitava a stabilire la solidarietà fra il conducente trasgressore da una parte e il proprietario dall’altra; la norma cita anche altri soggetti (l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e l’utilizzatore a titolo di leasing), come responsabili in solido col conducente, in sostituzione del proprietario. Poi era stata aggiunta l’ultima frase sul noleggio senza conducente, senza indicare se anche la responsabilità del locatario sia sostitutiva di quella del proprietario.

Si potrebbe ritenere che, se il legislatore avesse voluto indicare quest’ultima ipotesi, si sarebbe limitato a inserire il locatario tra i soggetti citati nel periodo precedente. Ma l’ordinanza del 25 gennaio afferma che «tale interpretazione non tiene conto della ratio complessiva della norma..., che ha voluto prevedere soggetti diversi diversi dal proprietario...,obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate», cioè usufrutto, patto di riservato dominio e leasing.

Per la Cassazione, il legislatore ha fatto questa scelta per garantire che comunque qualcuno paghi la sanzione: per raggiungere questo scopo, non basta lasciare la responsabilità al solo locatario, perché le sue generalità sono note solo al noleggiatore.

Una tesi controversa, almeno nel caso del noleggio a lungo termine (che dura più di 30 giorni): dal 4 dicembre 2014, con l’attuazione del comma 4-bis dell’articolo 94 del Codice, è obbligatorio annotare i dati del locatario nell’Archivio nazionale veicoli tenuto dalla Motorizzazione.

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