Riformando l’intera disciplina del danno non patrimoniale da incidente stradale (articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni), l’ultima legge sulla concorrenza (124/2017) ha voluto chiarire, una volta per tutte, che, in assenza di accertamenti strumentali, le lesioni lievi - e, soprattutto, il trauma minore del collo - non possono dar luogo a danni permanenti risarcibili. Non era una novità: la regola era stata affermata dalla legge 277/2012 e poi avallata da ben due – esplicite - pronunce della Consulta (235/2014 e 242/2015).
Alla base di tutto vi era – e vi è - il principio secondo cui la sostenibilità del sistema dell’assicurazione obbligatoria automobilistica tollera l’accettazione di alcune limitazioni di risarcimento, rispetto alle regole di diritto comune; limitazioni che possono esser giustificate dal tipo di danno, dalla natura del rischio della circolazione nonché dall’esigenza di mantenere i premi assicurativi entro un livello tale da consentire a tutti di assicurarsi.
I tentativi di disinnescare il limite degli accertamenti strumentali (tanto pervasivi per la florida industria dei colpi di frusta) avevano, peraltro, continuato a trovare qualche debole appiglio argomentativo in alcune dissonanti voci giurisprudenziali (si ricorda, in particolare, la sentenza della Cassazione 18773/2016). L’importanza della questione imponeva perciò chiarezza: ecco perché la legge 124/2017 è intervenuta, facendo proprio il principio cardine della sostenibilità (articolo 138, comma 1) e ritoccando, in termini questa volta poco equivocabili, la disciplina delle lesioni lievi. Piaccia o meno, il nuovo articolo 139 mette definitivamente “fuori gioco” i traumi minori del collo, ribadendo la necessità degli accertamenti clinico strumentali obiettivi per la valutazione dei danni di lieve entità, tranne i casi in cui l’autoevidenza della lesione e del danno (ad esempio la perdita di una falange o una cicatrice) li renda superflui. Dopo questo franco intervento legislativo era davvero difficile credere, o anche solo ipotizzare, che il tema del colpo di frusta potesse tornare “di moda”.
Con grande sorpresa, invece, suquesta stessa testata, lo scorso 6 marzo si è lettoun ticolo in cui pareva affermarsi l’esatto contrario, e cioè che il “colpo di frusta” sarebbe ancora risarcibile anche “senza radiografia”. Tale conclusione, insidiosa e fuorviante, trarrebbe linfa da una recentissima pronuncia della Cassazione (la 1272/2018). Senonchè quella pronuncia, pur dando una discutibile interpretazione dell’articolo 139, a parere di chi scrive finisce per confermare che il riscontro strumentale sia imprescindibile laddove - come nel caso dei “colpi di frusta” - l’applicazione delle semplici leges artis sia insufficiente a dare prova rigorosa della lesione.
Insomma, quella sentenza condivide appieno la ratio della legge 124/2017, proprio con specifico riferimento ai traumi minori del collo: ed è proprio in relazione a questi ultimi che, secondo la Cassazione, «l’accertamento strumentale risulterebbe, in concreto, l’unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede».
Quel che, allora, va rimarcato senza incertezze, per non fomentare nuovi venti opportunistici e inutili contenziosi, è che la Cassazione richiede, e non certo esclude, il ricorso agli accertamenti strumentali in caso di colpo di frusta. Ciò a prescindere dal fatto, non del tutto trascurabile, che la sentenza cui si vorrebbe attribuir tanta forza innovatrice aveva ad oggetto non il “nuovo“ articolo 139 ma la sua versione precedente ed anteriore alla legge 124/2017. Nessun “lasciapassare” dunque.
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