In caso di danno alla salute è duplicazione risarcitoria attribuire sia una somma a titolo di risarcimento del danno biologico sia una per i pregiudizi dinamico-relazionali generali inevitabili e conseguenti alla menomazione subita. E nel danno permanente la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale. Sono i due più importanti princìpi enunciati dalla Cassazione nella sentenza 7513/2018, depositata il 27 marzo. Princìpi non nuovi, ma sulla personalizzazione del danno alla salute c’è ancora molta incertezza sugli elementi da considerare per adeguare il risarcimento al caso concreto e sulle prove che il danneggiato deve fornire.
La Corte ha deciso su un caso in cui il Tribunale di Frosinone aveva riconosciuto a un danneggiato da incidente stradale il 25% rispetto alle tabelle del Tribunale di Milano per aver dovuto rinunciare alla cura del suo orto e del suo vigneto. Per il Tribunale, «il danneggiato aveva provato di avere patito un grave e permanente danno dinamico-relazionale». L’assicurazione aveva poi vinto in appello, perché il danno era incluso nel valore standard delle tabelle.
LaCassazione osserva in primo luogo che occorre più rigore linguistico: spesso parole identiche sono usate dalle parti per esprimere concetti diversi e viceversa. Va stabilito «che cosa debba intendersi per danno dinamico relazionale e, prima ancora, se esista in rerum natura un pregiudizio così definitivo». La Corte afferma che, per la legge, l’espressione «dinamico relazionale» non è altro che una perifrasi del concetto di danno biologico: quest’ultimo è la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica che ha un’incidenza negativa su attività quotidiane e aspetti relazionali.
Anche secondo le indicazioni della medicina legale, ricorda la Cassazione, il danno biologico non è altro che «la menomazione all’integrità psico-fisica della persona comprensiva degli aspetti dimanico-relazionali». Pare dunque corretta la sentenza d’appello: l’impossibilità di curare orto e vigneto è una conseguenza generale ed inevitabile di quel tipo di lesione e non giustifica alcun aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione.
La Cassazione fa anche altre precisazioni molto utili.
Anzitutto chiarisce che la personalizzazione potrà, invece, essere riconosciuta in circostanze specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato che rendono il danno concreto più grave delle conseguenze ordinarie.
Inoltre, le circostanze di fatto giustificatrici della personalizzazione vanno allegate in modo circostanziato e provate dall’attore, ovviamente, con ogni mezzo di prova e, quindi, anche attraverso semplici presunzioni.
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