Potrebbe essere risolto già nelle prossime ore il problema che nelle ultime settimane ha creato allarme soprattutto tra concessionari, commercianti e riparatori di veicoli: la restrizione dell’uso della targa prova ai soli mezzi non immatricolati, che renderebbe fuorilegge buona parte degli usi che attualmente vengono fatti di quel tipo di targa. Al Sole 24 Ore risulta che i ministeri dei Trasporti e dell’Interno stanno scrivendo una nota di chiarimento, che dovrebbe confermare la prassi sempre seguita sinora, secondo cui invece possono circolare con targa prova anche i mezzi che hanno già una propria immatricolazione.
Per chiarire questo, i due ministeri devono “correggere il tiro” rispetto al parere 300/A/2689/18/105/20/3, con cui il 30 marzo scorso il dipartimento Pubblica sicurezza aveva fornito un’inedita interpretazione restrittiva. Era solo la risposta a un quesito posto dalla Prefettura di Arezzo, ma ha fatto rapidamente il giro d’Italia ed è stata in più di un caso intesa come se fosse una circolare, cioè come se avesse un valore vincolante. Così i vertici di alcuni corpi di polizia locale avevano emanato ordini di servizio per sanzionare l’uso “abusivo” delle targhe prova.
In effetti, il parere del 30 marzo nasceva dall’esigenza di frenare gli utilizzi indebiti delle targhe prova: non di rado se ne approfitta per far circolare mezzi non assicurati né revisionati, guidati da persone che poco o nulla hanno a che fare con le attività principali dei soggetti autorizzati a richiedere queste targhe (costruttori, allestitori, rivenditori e riparatori di veicoli, fabbricanti di componenti, enti di ricerca). Ma una restrizione così drastica probabilmente non è in linea con le finalità della norma sulla materia.
Si tratta dell’articolo 1 del Dpr 474/2001, che infatti in questi 17 anni era stato applicato consentendo di apporre la targa prova anche sui veicoli, che per questo hanno già una loro targa. E le compagnie assicurative hanno sempre garantito la copertura Rc auto abbinata alle targhe prova senza fare distinzione.
Il parere del 30 marzo traeva spunto da una sentenza del Tribunale di Vicenza (emanata dalla Seconda sezione il 22 febbraio 2016) e da una della Cassazione (la 16310/2016). Ma erano pronunce riferite a casi specifici di circolazione senza polizza Rc auto o con revisione scaduta, da cui è parso eccessivo trarre conclusioni drastiche.
Lo dimostrano anche tre recenti sentenze del Giudice di pace di Arezzo (153/2018, 154/2018 e 659/2017), che hanno annullato sanzioni osservando fondamentalmente che il Dpr 474/2001 non stabilisce espressamente una restrizione di quel tipo e che tra i soggetti autorizzati comprende anche le officine, che di solito utilizzano proprio veicoli già immatricolati.
Poi è salita la pressione delle associazioni di categoria e sono arrivate prese di posizione di alcuni parlamentari. Ciò ha accelerato le conclusioni del tavolo tecnico Interno-Trasporti che era stato costituito sul tema.
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