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Dossier L’omicidio stradale è attenuato solo se la concausa è illecita

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

L’omicidio stradale è attenuato solo se la concausa è illecita

L’attenuante del concorso di colpa del terzo, che nell’omicidio e nelle lesioni stradali riduce la pena fino alla metà, può scattare solo se la concausa configura a sua volta una condotta illecita. Lo ha stabilito il Gip di Milano, con la sentenza 18/2018.

Nel caso in esame, la difesa del conducente di un furgone – che, ebbro al volante, aveva investito un’auto d’epoca ferma al semaforo, uccidendone il guidatore – aveva invocato l’attenuante facendo leva sul fatto che il mezzo su cui viaggiava la vittima non presentava gli stessi standard di sicurezza di un veicolo di nuova generazione (basta pensare all’efficacia salva-vita che possono avere l’air bag e un telaio progettato in funzione dei recenti crash test).

Il giudice gli ha dato torto, non ritenendo legittimo ravvisare una concausa di un incidente mortale in una scelta pienamente lecita della vittima, ovvero quella di guidare un’auto storica, come tale meno sicura di una vettura di ultima generazione, ma pienamente autorizzata a circolare dalle competenti autorità e dotata dei dispositivi di sicurezza previsti dalla legge (all’epoca limitati alle cinture di sicurezza).

Diversamente opinando, scrive il giudice, si sdoganerebbe la possibilità di «muovere un rimprovero» a chi guida una piccola utilitaria, anche se di ultima generazione, e di premiare con uno sconto di pena chi può condurre un suv, maggiormente protettivo per chi ne occupa l’abitacolo.

La decisione, condivisibile nel caso concreto, lascia spazio a qualche perplessità interpretativa di ordine generale. L’articolo 589-bis, comma 7 – che ha una previsione gemella nell’articolo 590-bis comma 7, per le lesioni stradali – non prevede che la diminuzione di pena scatti solo se la concausa dell’incidente sia una condotta illecita, ma – ben più asetticamente – ogni qualvolta «l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole». Non c’è dunque ragione per escludere che la responsabilità dell’imputato possa essere attenuata da un fattore di natura non umana o incolpevole (il balenare del sole, l’abbaiare di un cane, un guasto fortuito dell’illuminazione stradale o di una componente di un mezzo coinvolto in un incidente, o un infarto dovuto allo stress dell’evento, che rende mortale un incidente altrimenti non tale).

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