Anche la revoca della patente - introdotta dalla legge 41/2016 per i casi di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - finisce alla Corte Costituzionale. Lo hanno deciso i Tribunali di Forlì (ordinanza 26 febbraio 2018) e Torino (ordinanza 8 giugno 2018), censurando la legittimità costituzionale del nuovo testo dell’articolo 222 del Codice della Strada, là dove individua – con automatismi - le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime.
Il comma 2, introdotto proprio dalla legge 41, prevede che in caso di condanna – o anche di patteggiamento – per i reati di omicidio o lesioni stradali, consegua sempre la revoca della patente, anche se il giudice penale concede la sospensione condizionale della pena. Il successivo comma 3 ter prevede che l’interessato non può conseguire prima di 5 anni una nuova patente di guida, se la revoca è disposta per l’ipotesi non aggravata di omicidio stradale e in tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime: tale termine è raddoppiato se l’interessato è stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza - con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l se c’è un incidente stradale, anche senza feriti; oltre 0,8 g/l senza incidente - o sotto l’effetto di droghe. Il termine viene ulteriormente aumentato a 12 anni se l’interessato non si è fermato dopo l’incidente e ha soccorso ai feriti.
Ad avviso dei giudici remittenti, il legislatore, giungendo ad applicare la stessa sanzione accessoria a condotte molto diverse per offensività e grado di colpa – senza dare al giudice la possibilità di graduarla - ha violato i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzione della sanzione: del resto, è abbastanza evidente che una cosa – nell’ottica di valutare la pericolosità del condannato per la circolazione stradale – è avere provocato la morte di una persona per una banale violazione del Codice della strada con un concorso di colpa della vittima, un’altra avere causato lesioni insanabili mettendosi al volante completamente ubriaco, violando numerose regole della circolazione stradale e senza che ci sia alcun corresponsabilità della vittima.
Anche il raddoppio dei termini per ottenere la nuova patente per chi ha riportato in passato condanne per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe è stato censurato, sul presupposto che il trattamento più severo non attenga alle modalità del fatto concreto.
In conclusione, precisa il Tribunale di Torino, non rileva, ai fini della lamentata incostituzionalità, il fatto che la revoca sia una sanzione amministrativa, come tale connotata da finalità preventiva piuttosto che sanzionatoria: anche in relazione al perseguimento di tale obiettivo, infatti, «il legislatore non può travalicare i limiti di ragionevolezza senza incorrere in censure di incostituzionalità».
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